
L'indagine dei giudici, dunque, si è soffermata sulla riferibilità del debito tributario in questione al concetto di bisogno della famiglia che, da un punto di vista civilistico, è l'elemento in base al quale viene a concretizzarsi l'ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale. Il tema della aggredibilità del fondo patrimoniale è sicuramente molto sentito sia con riferimento all'aspetto meramente amministrativo che in relazione ai possibili profili di natura penalistica nel momento in cui, ovviamente, possa essere ipotizzato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Sul punto, peraltro, la giurisprudenza non si è orientata in modo unitario. L'elemento su cui basare l'indagine è, come accennato, il concetto di bisogno della famiglia e, più in particolare, se questo possa essere posto in relazione con un debito tributario. Alcune sentenze hanno affermato che anche aderendo ad un concetto molto ampio di bisogno della famiglia, il debito tributario nulla ha a che fare con esso, in quanto, evidentemente, il debito in questione sorgerebbe a prescindere da ogni tipo di valutazione nel momento in cui si verifica il relativo presupposto. Vi sono poi altre pronunce che, al contrario, individuano l'ipotesi della iscrizione dell'ipoteca su un bene conferito nell'ambito del fondo come una azione cautelare e non come atto di esecuzione forzata, in tal senso sfuggendo al dettato previsto dall'articolo 170 del codice civile. Talvolta è stato anche ipotizzato che il legame con la possibilità di aggredire il fondo patrimoniale sia da ritrovarsi nel tipo di bene rispetto al tributo richiesto. Di fatto, la sentenza del tribunale di Ferrara ribadisce alcuni concetti espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 15862 del 2009 e da alcune commissioni tributarie di merito (ad esempio, Ctr Milano n. 437 del 2010). Nel concreto, il debito tributario è sorto per il fatto che il coniuge fosse stato chiamato da Equitalia a rispondere in via solidale di un debito sorto a seguito della presentazione di una dichiarazione dei redditi in forma congiunta facendo sorgere dunque una obbligazione a vantaggio dell'erario. Una volta acquisito il dato, i giudici hanno però affermato come il dato medesimo non consente di affermare che il debito tributario sia stato contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia discendendo, unicamente, dalla posizione della parte nei confronti della quale era stato richiesto l'assolvimento del debito. Quindi, il debito in questione deve essere considerato estraneo alle esigenze della famiglia e non può essere quindi soddisfatto mediante aggressione di un bene compreso nel fondo patrimoniale. Nel caso di specie, dunque, non viene sostenuto il ragionamento da qualcuno ipotizzato in merito alla estrema ampiezza del concetto di bisogno familiare che viene soddisfatto da un reddito prodotto rispetto al quale, dunque, un debito di imposta è da considerarsi come in qualche correlato ai bisogni della famiglia.
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