La terza sezione penale respinge quindi la tesi della difesa, rendendo definitivo il sequestro e ritenendo manifestamente infondata la censura, in ordine alla sussistenza del fumus di reato che si fonda sulla regolarità della dichiarazione annuale. Secondo la Corte «Dal momento che l'art. 10-ter del dlgs 74 del 2000, sanziona il mancato versamento dell'imposta dovuta, in base alla dichiarazione annuale, la corretta indicazione in dichiarazione costituisce una circostanza indifferente rispetto alla condotta tipica, che consiste nella successiva intenzionale omissione del versamento all'Erario di quanto dovuto secondo il corretto dichiarato».
Irrilevante invece, è anche lo spontaneo adempimento parziale alla richiesta di rateizzazione, seguita dal pagamento delle scadenze mensili. Anche la procura generale della Suprema corte ha chiesto al Collegio di confermare la misura.
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