
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 4498 del 22 febbraio 2013.
In particolare la sezione tributaria ha respinto il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro la decisione della Ctr di Parma che, confermando interamente il verdetto della Ctp, aveva bocciato l'accertamento delle maggiori imposte a carico di un contribuente che aveva ricevuto una visita della Fiamme Gialle a casa della convivente.
Il fisco si era difeso sostenendo che era stato proprio lui a confessare che in realtà la sua dimora era presso casa della partner. Quindi, dice la Cassazione, dato l'accezione del termine convivenza in questo periodo la vera dimora del contribuente accertato non poteva che essere presso l'indirizzo di lei.
Un dato, questo, irrilevante sia in sede di merito sia in sede di legittimità.
Infatti, ecco il nuovo principio di diritto affermato da Piazza Cavour, «in tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (e della Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici, a essa demandati), l'autorizzazione all'accesso data dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del dpr n. 633/1972, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato; sicché in base a essa non è consentito agli uffici finanziari accedere in altri luoghi ove si ritenga che l'abitazione debba essere individuata in via di fatto».
Ciò perché, si legge nell'altro passaggio chiave della motivazione, l'autorizzazione della Procura non costituisce un «mero adempimento formale».
Insomma, il sì delle autorità legittima solo lo specifico accesso autorizzato, essendo la norma di stretta interpretazione e dovendosi, invero, «limitare al massimo vulnus al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell'accesso».
La decisione ha messo tutti d'accordo: infatti, anche la Procura generale del Palazzaccio, nell'udienza tenutasi lo scorso 5 dicembre, aveva chiesto al Collegio di legittimità di confermare l'illiceità dell'ispezione.
© Riproduzione riservata