
Lo ha affermato la sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza 4524 del 22 febbraio 2013 che ha respinto il ricorso di una società. L'amministrazione aveva emesso nei suoi confronti un avviso di rettifica in relazione all'erroneo assoggettamento di operazioni commerciali al regime di margine. La Ctr ha riconosciuto la legittimità dell'operato del fisco. Contro questa decisione la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo.
Sul primo aspetto i Supremi giudici hanno sancito che se, in definitiva, l'affidamento tutelato dal diritto Ue presuppone che il soggetto passivo dell'Iva sia impossibilitato a rendersi conto, pur facendo prova di tutta la diligenza di un commerciante avveduto, che in realtà non erano soddisfatte le condizioni per l'esenzione, a causa della falsificazione della prova dell'esportazione presentata dall'acquirente, appare evidente che, nel caso di specie, la negligenza delle società contribuente è tutta da correlare alla chiara consapevolezza che non poteva non derivare dal risultare primo acquirente dei beni una società di autonoleggio.
Di più. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'incertezza obiettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza, sull'oggetto o sui destinatari della norma tributaria. Ne consegue che, ai fini dell'esclusione delle sanzioni, questa incertezza non è invocabile quando gli elementi di confusione in materia si riscontrano solo nelle discipline straniere mentre in Italia si è in presenza di un chiaro dettato normativo.
Anche la Procura generale della Cassazione aveva chiesto al Collegio di legittimità di confermare il verdetto pro fisco.
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