
Questo strumento, quando è attivato nei confronti della pubblica amministrazione, presenta alcuni ostacoli. Primo tra tutti, il divieto al giudice di invadere la competenza della pubblica amministrazione; il giudice non può, attraverso una pronuncia, sostituirsi all'ente pubblico. Ma questo ostacolo è superato dal giudice di Pozzuoli con un argomento che ridimensiona il decreto sul redditometro. Quest'ultimo è, per il giudice, viziato da nullità assoluta e, quindi, è come se non ci fosse. Se il decreto sul redditometro è un «nulla» giuridico, allora anche l'attività degli uffici finanziari è priva di copertura normativa ed è assimilabile ad una usurpazione.
Se così è, allora, il giudice non invade la sfera riservata alla pubblica amministrazione, e può intervenire a sancire la tutela del privato contro la condotta illecita del fisco.
Da un punto di vista sostanziale, la tesi della nullità è sostenuta dal giudice mettendo in evidenza che il redditometro viola la norma di riferimento (articolo 38 del dpr 600/1973), introducendo meccanismi di controllo invasivi su base familiare, accomunando realtà geografiche diverse. Nell'ordinanza si rimarca la violazione del diritto alla libertà individuale, in quanto il contribuente non è libero di poter spendere il proprio denaro senza dover rendere conto al fisco e senza subire intrusioni alla riservatezza propria e dei propri familiari. Il redditometro viola anche il diritto costituzionale di difesa e lede il rapporto di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Nell'ordinanza si legge che il redditometro dà agli uffici finanziari poteri ispettivi addirittura maggiori rispetto all'autorità giudiziaria. Infine il giudice ritiene che comunque il redditometro non sia in grado di sconfiggere l'evasione, potendosi fare comunque ricorso a prestanome. Le valutazioni formulate dall'ordinanza in esame si caratterizzano per una forte discrezionalità, soprattutto per quanto concerne la tesi della nullità assoluta per radicale contrasto con le norme costituzionali. L'ordinanza, infine, non riferisce nulla su un presupposto della procedura di urgenza e cioè la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per il contribuente. Anzi il fatto che il contribuente non conosca se ci sono dati raccolti per l'applicazione ai sui danni del redditometro sembra contraddirlo.
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