Sempre ieri l'Agenzia con la risoluzione 12 ha indicato quale codice tributo da utilizzare per l'ente bilaterale «Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato» (SAN.ARTI): «ART1» denominata «Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato - SAN.ARTI»
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