È quanto affermato dalla Suprema corte che, con l'ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013, ha accolto il ricorso del contribuente. Questa breve ordinanza contiene un principio interessante soprattutto quando si parla di Irap dei piccoli professionisti.
Ottenere il rimborso non è un percorso facile. Meglio, quindi, impugnare la cartella di pagamento anche se spiccata dal fisco sulla base della dichiarazione dei redditi del contribuente.
Sul punto la sesta sezione tributaria ha precisato che «il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purché ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del cittadino». E non è affatto necessario, precisano ancora i giudici di legittimità, che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la stessa Corte di cassazione con sentenza n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Fra l'altro in difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall'art. 38 del dpr 29 settembre 1973, n. 602.
La vicenda non si chiude qui. Infatti i Supremi giudici hanno rinviato gli atti alla commissione tributaria regionale della Lombardia che dovrà riesaminare il caso alla luce del principio applicato dalla Cassazione ai rimborsi Irap.
Anche la procura generale di Piazza Cavour aveva chiesto al collegio di legittimità di accogliere il ricorso del professionista.
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