Nuove modalità per certificare i contributi ottenuti a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente. Il decreto 24 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio scorso, ha ridefinito le modalità di certificazione dei contributi a cui dovranno attenersi gli enti pubblici e privati beneficiari del fondo. Il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio è stato istituito nel 2008 in attuazione dell'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poteva contare su una dotazione di 120 milioni di euro a valere sul triennio 2009-2011. Obiettivo era la concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. La ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari è avvenuta con diversi decreti del ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, emanati tra il febbraio 2010 e il maggio 2011. I soggetti destinatari dei contributi statali a valere sul Fondo sono tenuti, come da legge, a redigere un'apposita certificazione dalla quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme a essi attribuite e il rispetto del vincolo di destinazione. Entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento delle somme dovute a conclusione dell'intervento complessivamente finanziato, la certificazione deve essere trasmessa alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo competente per territorio, che ne dà comunicazione alla corrispondente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per il relativo controllo. Anche i soggetti che hanno già concluso gli interventi devono comunque trasmettere la nuova certificazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. La documentazione contabile deve essere conservata per dieci anni per eventuali controlli, ma non deve essere trasmessa insieme alla certificazione. In caso di mancata certificazione, i contributi sono soggetti alla revoca.
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