
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3777 del 15 febbraio 2013, ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria.
A legittimare il metodo induttivo basato sull'acquisto di materie prime è di nuovo la Cassazione che ha dato torto a un odontoiatra che aveva comprato un numero di protesi molto superiori rispetto ai lavori e ai clienti denunciati.
Il professionista si era difeso sostenendo che un certo numero di protesi era relativo a quelle provvisorie.
Un motivo, questo, ritenuto sufficiente a invalidare l'accertamento fiscale da parte della Ctp e della Ctr pugliese, ma non per la Cassazione.
Infatti i Supremi giudici, ribaltando il verdetto di merito, hanno chiarito che «è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente, ove la cessione o l'impiego in prestazioni d'opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto. Spetta difatti al contribuente fornire la specificazione appropriata per categorie omogenee di beni». E ancora, ad avviso di «Piazza Cavour», a tale principio risponde anche il caso di prestazioni sanitarie avente base nella installazione di protesi dentarie, giacché ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
La Cassazione ha quindi bocciato in pieno le motivazioni rese della commissione tributaria regionale della Puglia considerando «astratto, e come tale irrilevante, affermare che la fatturazione della prestazione odontoiatrica avviene in modo unitario, rispetto all'impiego di protesi provvisorie strumentali alla installazione di quelle definitive.
Ma il sipario sulla vicenda non si chiude qui. Ora gli atti torneranno in Puglia dove una nuova sezione della Ctr dovrà riconsiderare il caso alla luce del principio affermato in sede di legittimità.
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