
È sulla base di questi principi che la Ctp di Campobasso nella recente sentenza n. 229 del 18 dicembre 2012, ha respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dal contribuente ex articolo 7 del dlgs 546/92 circa le dichiarazioni rese da terzi nel procedimento amministrativo di accertamento tributario.
Il divieto di ammissione della prova testimoniale, si legge in sentenza, si riferisce unicamente alla prova da assumere nel processo con le necessarie garanzie del contraddittorio e non implica affatto la possibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai clienti del contribuente nella fase dell'accertamento tributario.
La presa di posizione dei giudici molisani è conforme alla costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità, circa la possibilità che nel processo tributario entrambe le parti, contribuente ed ufficio, forniscano al giudice dichiarazioni rese da soggetti terzi al di fuori del processo stesso. Il giudice tributario sarà libero di apprezzarle o meno al pari di qualsiasi altro mezzo di prova.
Ciò che non potrà invece mai essere consentito, nella vigenza della norma sopra richiamata, sarà il giuramento e la conseguente prova testimoniale nel corso del processo tributario. Una volta chiarito tale principio ed ammessa la dichiarazione dei soggetti terzi prodotta nel giudizio all'interno dell'accertamento o con atto scritto separato, sarà il giudice tributario a dover decidere se tali fonti di prova hanno o meno una utilità ai fini del processo.
Nel caso deciso dalla commissione provinciale di Campobasso nella sentenza in commento le dichiarazioni rese al fisco da due clienti della società controllata non sono state ritenute capaci di fornire alcun riscontro probatorio poiché «nessuno degli altri acquirenti, pure interpellati dall'A.F., risulta avere reso dichiarazioni a conforto della tesi sostenuta dall'Ufficio».
Insomma le testimonianze rese da terzi fuori dal processo sono ammissibili ma costituiscono solo meri indizi probatori che come tali possono essere comunque giudicati ininfluenti ai fini dell'esito del contenzioso.
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