Redditometro. È sicuramente l'argomento del momento, e cioè l'impatto del nuovo redditometro ai fini dell'accertamento nei confronti delle persone fisiche. L'amministrazione finanziaria conta molto sul nuovo strumento che viene propagandato come più attendibile e corretto rispetto al vecchio. Nonostante questo, però, l'Agenzia delle entrate ufficializza la sua idea, già prospettata in risposta a uno specifico quesito formulato da ItaliaOggi, sul fatto che il risultato del nuovo redditometro, laddove migliore del vecchio non possa però essere utilizzato in contraddittorio in caso di contestazione proprio per effetto del precedente strumento. È questa una indicazione del tutto legittima da un punto di vista normativo ma che, nella sostanza lascia perplessi o, per meglio dire, non cancella in alcun modo la possibilità che in sede contenziosa si possano utilizzare i nuovi risultati. Alla fine sarà il giudice che dovrà dire se la posizione dell'agenzia è corretta o meno tenendo in considerazione che proprio il soggetto che ha messo a punto il nuovo strumento di accertamento (cioè proprio l'amministrazione finanziaria) continua a sostenere la bontà della novità rispetto al passato. Obiettivamente, il vecchio redditometro sta portando con sé delle vere e proprie aberrazioni in termini di contestazioni formulate ai contribuenti sulla scorta di concetti che con l'accertamento non hanno nulla a che fare (si pensi alla richiesta di dimostrare il nesso tra disponibilità certificate e spese) e che non rientrano nemmeno nel vecchio disposto normativo. Da un punto di vista difensivo bene farà il contribuente che, a fronte della nuova elaborazione, ottiene un risultato migliore del precedente e spende questo elemento in sede di giudizio. Altra risposta fornita dall'Agenzia riguarda il redditest che, rispetto al momento iniziale di diffusione, pare avere perso completamente qualunque tipo di interesse. Nella risposta l'agenzia afferma che sarà solo un orientamento di massima ma che, in concreto, la congruità rispetto a tale «giochino» poco significherà ai fini della protezione da accertamento.
Rivalutazione terreni. Un gruppo di risposte ha riguardato l'ennesima proroga della possibilità di rivalutare i terreni disposta con la legge n. 228 del 2012. In termini pratici l'Agenzia delle entrate pare ammettere la possibilità di valenza della perizia di stima nel momento in cui, al momento della cessione, il terreno viene venduto ad un corrispettivo inferiore rispetto a quanto peritato. Questo è un caso molto frequente alla luce delle valutazioni di mercato odierne. Parrebbe dunque che la semplice indicazione in atto del valore peritato consente di tenere buono il predetto valore ai fini delle imposte sui redditi ma, in ogni caso, ai fini delle imposte indirette, di questo valore (cioè quello di perizia), si dovrà tenere conto. Una diversa impostazione pare invece emergere nel momento in cui, invece, nell'atto di cessione venga indicato un valore diverso da quello di perizia e, su questo l'Agenzia delle entrate parrebbe confermare che la plusvalenza di cessione si determini sul costo originario. Ulteriore indicazione, del tutto condivisibile riguarda l'ipotesi del contribuente che non indica l'ammontare del valore peritato nel quadro RM del modello Unico. In questo caso l'agenzia delle entrate afferma che si tratta di violazione di natura formale che viene punita con la sanzione di 258 euro.
Società in perdita sistematica. Sono due le risposte che l'Agenzia delle entrate fornisce con riferimento alle disposizioni normative che sono state introdotte con il decreto legge n. 138 del 2011. Una prima indicazione legittima la possibilità che un soggetto, che fisiologicamente dichiara un reddito superiore al minimo possa compensare con le perdite pregresse il proprio risultato uscendo comunque dalla applicazione delle nuove disposizioni. Maggiore perplessità suscita l'indicazione in virtù della quale una società che, per il 2012, procede all'adeguamento del reddito minimo per tale periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate afferma che, se ordinariamente la società produce una perdita anche per il 2012, l'avvenuto adeguamento rende comunque operante la norma sulle perdite sistemiche il che, dunque, rende del tutto irrilevante il predetto adeguamento. Quindi, le disposizioni introdotte nel 2011 si applicheranno nel caso di specie dal periodo di imposta 2013 con tutte le conseguenze negative del caso. A tale proposito, l'amministrazione finanziaria afferma però che la «perdita» del credito Iva avviene soltanto nel momento in cui si è consumato il triennio e la nuova norma si rende applicabile. In altri termini, dunque, per le società in perdita sistematica, sarà il credito Iva risultante dalla dichiarazione presentata ora per il 2012 a essere a rischio.
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