
Lo ha affermato, con provvedimento n. 307/2012, il garante privacy. Decidendo un ricorso di un dipendente il garante ha stabilito che nel caso specifico un dipendente è stato licenziato sulla base dei documenti presenti in una cartella personale del pc portatile aziendale, consegnato per il periodico back up. Nella cartella personale si trovavano documenti relativi a una attività svolta dal dipendente in concorrenza con il suo datore di lavoro. La società, secondo il garante, ha violato la privacy del lavoratore in quanto non ha informato il lavoratore sui limiti di utilizzo del bene aziendale e sulla modalità di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.
In altre parole l'azienda non ha inserito nella policy aziendale un esplicito riferimento alle operazioni di controllo su tutte le cartelle archiviate nella memoria del computer. Il garante ha, comunque, ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Quanto all'utilizzo dei dati in sede giudiziaria (nel processo sul licenziamento) è il giudice che deve decidere l'utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.
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