
La denuncia infortunio. La denuncia infortunio è un adempimento a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Nello specifico, il datore di lavoro ha obbligo di inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, copia del quale va allegata alla denuncia salvo che non venga trasmessa per via telematica (nel qual caso il datore di lavoro è sollevato dall'onere di invio contestuale del certificato medico).
Dal 9 febbraio. La denuncia di infortunio telematica, al momento, è disponibile soltanto per gli infortuni occorsi ai lavoratori: dell'industria, artigianato e servizi, e delle pubbliche amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Inail; mentre non è ancora attiva per i lavoratori: del settore agricoltura; della pubblica amministrazione (“gestione per conto”) non intestatarie di una posizione assicurativa territoriale (Pat); studenti di scuole pubbliche.
Dal 9 febbraio l'Inail, ha rilasciata la nuova versione del modello di denuncia che, assunto il nome di “denuncia/comunicazione di infortunio”, è stata rivisitata nei suoi contenuti e nell'interfaccia. Inoltre, ha rivisitato il modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest.), utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione (il tutto è scaricabile dal sito www.inail.it). Tra le altre novità, con gli aggiornamenti sono stati introdotti i campi relativi alla polizza e alla voce di tariffa; ai recapiti, ovvero telefoni con relativi prefissi internazionali, e-mail e Pec di tutti i soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratore, ecc.), al fine di consentire una più tempestiva istruttoria. Nella sezione dati retributivi del modello, inoltre, sono state introdotte le tipologie “convenzionale artigiana” e “voucher”, e nella sezione testimoni è stato previsto l'inserimento massimo di cinque testimoni con visualizzazione del relativo elenco. Nella sezione veicoli a motore, ancora, è stato previsto l'inserimento massimo di cinque veicoli a motore con visualizzazione del relativo elenco; nei dati del proprietario del veicolo è possibile inserire cognome e nome oppure ragione sociale.
Fino al 20 marzo. Fino al 20 marzo, spiega l'Inail, resterà possibile inviare la denuncia tramite file con la precedente versione; da tale data, invece, entrerà in vigore la nuova versione (nuovo ed unico Xml-Schema).
Dal 1° luglio. Infine, a partire dal 1° luglio la denuncia di infortunio andrà trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica. L'obbligo riguarderà, oltre che i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa (Pat) già abilitati attualmente, anche le pubbliche amministrazioni assicurate (gestione per conto dello Stato), gli imprenditori agricoli, nonché i privati cittadini in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher). L'obbligo, inoltre, riguarderà anche l'utenza del Settore navigazione, per la quale il servizio è comunque già disponibile sul portale Inail.