L'ultimo dl semplificazioni riduce i poteri del fisco in caso di frodi carosello. Infatti, d'ora in avanti l'acquirente consapevole che il fornitore è una cartiera potrà comunque dedurre Irap e Ires e in generale le imposte sui redditi. Resta ferma la linea dura sull'Iva che, in questi casi, non può beneficare dell'agevolazione. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 3258 dell'11 febbraio 2013. La vicenda riguarda una società semplice che aveva acquistato delle automobili da un fornitore, noto come cartiera. Quindi erano state emesse fatture soggettivamente false. L'impresa aveva dedotto l'Iva, l'Ires e l'Iva, nonostante la consapevolezza della frode carosello. Dopo un'indagine della Guardia di finanza il raggiro era stato reso noto. Per questo il fisco aveva recuperato a tassazione il maggiore imponibile. Contro gli atti impositivi la contribuente ha presentato ricorso di fronte alla ctp e ctr ma senza successo. In Cassazione le sorti della vicenda sono state completamente ribaltate. La sezione tributaria, tracciando una netta linea di confine fra imposte sui redditi e Iva ha ritenuto legittima le deduzione sulle prime e illegittima sulla seconda. E ciò alle luce delle norme introdotte con il dl semplificazioni. Sul punto in sentenza si legge che «in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8 n. 16 del 2012, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità». Ora gli atti torneranno alla ctr che dovrà chiudere la causa alla luce del principio affermato.