
La questione è stata sollevata da un contribuente, poiché l'ufficio provinciale di Lucca in sede di applicazione del procedimento diretto aveva individuato il canone di locazione ordinariamente ritraibile sommando i corrispettivi riscossi dalla società titolare di concessione demaniale (all'interno del porto di Viareggio) per i molteplici servizi erogati in base al contratto di ormeggio (locazione dello specchio acqueo, servizio di assistenza, servizio di custodia, fornitura di energia elettrica, acqua e via dicendo). E sulla base del canone aveva calcolato la rendita attraverso la detrazione delle sole spese. Il titolare della concessione ha contestato la legittimità del procedimento innanzi alla Direzione centrale del catasto, facendo rilevare che l'ampiezza dell'oggetto del contratto di ormeggio non ha alcun rilievo e che, per l'effetto, soltanto la parte dei corrispettivi connessa all'utilizzo dello specchio acqueo può essere ricondotta al canone di locazione da prendere a riferimento nel procedimento di stima diretto disciplinato dal Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano e utilizzato ai fini della determinazione della rendita catastale.
Nella nota la Direzione delle Entrate, rivedendo le indicazioni fornite ai propri uffici con la circolare 6/2012, ha precisato che il canone di locazione non può essere assimilato alla somma dei corrispettivi, considerato che i contratti di ormeggio possono includere servizi di assistenza, vigilanza, e così via, che vanno oltre la semplice disponibilità del posto barca e delle attrezzature portuali. Dunque, solo i corrispettivi per questi ultimi servizi possono essere ricondotti ai canoni di locazione e possono essere presi a base ai fini della stima diretta per la determinazione della rendita catastale. Peraltro, anche per la determinazione delle spese e di eventuali perdite, che vanno detratte dal canone di locazione, non è escluso che possano essere utilizzati dati specifici relativi alle diverse destinazioni d'uso degli immobili. Quindi, conclude la nota, le indicazioni fornite con la circolare 6/2012 sono da ritenere meramente orientative, in quanto possono sussistere differenze rilevanti per le varie fattispecie immobiliari che formano oggetto di accertamento catastale.
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