L'Agenzia delle entrate, intervenendo in un recente convegno, ha fornito una risposta inerente all'obbligo dell'indicazione separata degli acquisti eseguiti, dalle imprese italiane, con operatori collocati in paradisi fiscali (black list), ai sensi del comma 11, dell'art. 110, dpr 917/1986 (Tuir).
In sostanza, l'istante richiedeva se, in presenza di acquisti di beni o servizi di questo genere, il contribuente italiano fosse soggetto all'applicazione della sanzione proporzionale, pari al 10% (con un minimo di 500 euro e un massimo di 50 mila euro), di cui al comma 3-bis, dell'art. 8, dlgs. 471/1997, ancorché la stessa impresa fosse in grado di dimostrare la presenza di un esimente.
Si ricorda, infatti, che la presunzione legale relativa, in virtù della quale la società collocata nel paradiso fiscale è considerata priva di una propria reale attività, può essere superata fornendo la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, attraverso la presentazione di un'istanza d'interpello (art. 21, legge 413/1991) o, in presenza di un accertamento, in risposta all'apposito avviso notificato dall'Amministrazione finanziaria (entro 90 giorni dalla richiesta).
Nel quesito proposto si evidenziava la presenza di detti acquisti e la mancata segnalazione separata in sede di dichiarazione (Unico) ma anche l'esistenza di una esimente, e si chiedeva se ciò avesse comportato esclusivamente l'applicazione di una sanzione di natura formale.
L'Agenzia delle entrate, richiamando un precedente documento di prassi (circolare 3/11/2009 n. 46/E § 4.2), con la quale aveva affrontato un caso simile, dove il contribuente non aveva segnalato i detti costi in dichiarazione, aveva fornito le esimenti ma non aveva presentato una dichiarazione integrativa, ha precisato che la sanzione non po' essere comminata in misura fissa, per errore di natura formale, ma ha confermato la piena applicazione del comma 3-bis, dell'art. 8, dlgs 471/1997.
In effetti, con la citata circolare n. 46/E/2009, le Entrate avevano precisato che alle violazioni dell'obbligo di indicazione separata dei costi in dichiarazione, in ogni tempo commesse, si rendono applicabili regimi sanzionatori differenziati, con riferimento al fatto che, nel contempo, siano stati o meno avviati controlli da parte degli uffici periferici.
Se la violazione è stata contestata a seguito della formale conoscenza, da parte del contribuente, dell'avvio dei controlli, si rende applicabile la sanzione proporzionale del 10% dei costi, di cui al comma 3-bis, dell'art. 8, dlgs 471/1997, mentre, al contrario, se il contribuente non ha avuto formale conoscenza dell'avvio dei controlli da parte dell'ufficio, resta ferma la possibilità di presentare dichiarazione integrativa, ai sensi del comma 8, dell'art. 2, dpr 322/1998.
