Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5477 del 1 febbraio 2013. dunque, la quarta sezione penale ha respinto il ricorso della Procura di Padova che si è opposta alla sentenza resa dal Tribunale delle libertà nell'appello bis, e che aveva ritenuto valida la confisca solo sulla parte concernente l'evasione fiscale in senso stretto e non quella contributiva.
Il Tribunale come la Cassazione hanno sostenuto che in questi casi il reato di truffa ai danni dello Stato venga assorbito da quelli tributari in senso stretto. Per questo la misura ablativa può colpire solo una parte del patrimonio dell'imprenditore accusato di evasione Iva Irpeg e Irap nonché di evasione contributiva.
«È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale», ricordano i giudici con l'Ermellino, «e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (articolo640, comma secondo, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni».
Dunque, la quarta sezione penale ha sposato in pieno le argomentazioni che hanno indotto il Tribunale di Padova a confermare il dissequestro su parte del patrimonio dell'imprenditore.
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