La previsione di questa vera e propria nuova metodologia di accertamento del reddito delle persone fisiche, non contemplata in sede di riforma e aggiornamento del redditometro, nemmeno dal legislatore nell'articolo 22 del decreto legge n. 78 del 2010, è contenuta nell'articolo 1 del decreto ministeriale del 24 dicembre 2012. In primo luogo, è bene ripetere, che la quota di risparmio che il contribuente ha accumulato nell'anno concorre alla formazione del reddito complessivamente accertabile a suo carico unicamente sulla base della previsione inserita dal già citato decreto ministeriale, il cui unico compito era invece quello di individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito nel terzo comma dell'articolo 22 del dl 78/2010. Ma la quota di risparmio accumulata dal contribuente non è un elemento indicativo di capacità contributiva tanto che lo stesso decreto ministeriale non lo inserisce fra gli elementi indicati nella tabella A allegata. È un di più, insomma, che il ministero dell'economia, non si sa bene in base a quale delega legislativa, ha deciso di inserire.
Come spesso accade in questi casi la palla, come si dice, passa ora al contribuente. E la palla della natura dell'accumulo di risparmio ai fini dell'accertamento da redditometro può essere ben più che avvelenata. Per il fisco, infatti, sarà d'ora in avanti molto più facile individuare l'accumulo del risparmio sui conti correnti dei contribuenti. Quando l'invio massivo, e per flussi totali, dei dati relativi alle disponibilità transitate sui conti dei contribuenti, voluto dalla prima manovra del Governo Monti (dl 201/2011), sarà operativo e a pieno regime il fisco, con un semplice click in banca dati, potrà verificare l'accumulo del risparmio di ogni contribuente (si veda ItaliaOggi del 16/11/2012). Molto più difficile sarà invece contrastare questa nuova frontiera presuntiva dell'accertamento sintetico da parte dei contribuenti. Accumulare risparmio, nel corso di un anno solare, vuol dire avere maggiori disponibilità liquide al 31 dicembre rispetto a quelle possedute all'inizio dell'anno stesso. Questa situazione non si spiega semplicemente con l'occultamento di redditi al fisco ma può ben essere dovuta alle più svariate situazioni, come una maggiore oculatezza nella gestione della propria sfera privata, nella programmazione di un futuro investimento o in altri mille esempi che la vita quotidiana può riservare. Il problema diventa allora come riuscire a provare che l'accumulo di risparmio non è sempre e necessariamente un'evasione fiscale. Nonostante le rassicurazioni dei vertici dell'Agenzia delle entrate, diffuse in questi giorni, di fronte a un invito a comparire, ex articolo 38 del dpr 600/73, il contribuente dovrà attrezzarsi di idonei documenti probatori. In casi del genere dunque tale onere probatorio a carico del contribuente può facilmente trasformarsi nella c.d. prova diabolica. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di dover dimostrare che non si è speso o si è speso di meno rispetto al passato in ordine a una certa componente del normale tenore di vita familiare. Si tratta ovviamente di situazioni ai limiti dell'assurdo ma che la previsione del risparmio quale ulteriore componente del nuovo redditometro pone con forza all'attenzione degli operatori. L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare, inoltre, che concorre alla formazione del reddito complessivo accertabile la quota di risparmio formatasi nel corso dell'anno e non utilizzata per spese di investimenti o per consumi. Se vi fossero state le suddette spese per investimenti o per consumi non vi sarebbe stato il risparmio. Il problema, ancora una volta, è sempre lo stesso e cioè: come si potrà provare non di aver speso qualcosa per investimenti o consumi, ma di non averlo speso.
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