
Sulla selezione dei controllati, il direttore ha confermato che sono stati passati al vaglio 40 milioni di profili di contribuenti, con l'obiettivo di intercettare la «grande evasione», affermando che non esiste un onere della prova posto a carico del contribuente, poiché tutto deve essere risolto in sede di contraddittorio. Peraltro, incalzato sulla necessità che i contribuenti devono predisporre, anche per gli anni pregressi (a partire dal 2009), la documentazione probante delle spese sostenute, il direttore ha precisato che non deve essere considerato scandaloso il fatto che gli uffici periferici utilizzino i dati comunicati anche nell'Anagrafe tributaria, per verificare la congruità del reddito dichiarato, assumendo le spese che lo stesso ha sostenuto nel corso del periodo d'imposta. Per farsi comprendere meglio ha affermato che non vede niente di strano nell'utilizzare, ai fini della determinazione del reddito del contribuente, il costo che quest'ultimo ha sostenuto dal veterinario e che ha portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Con riferimento alla produzione documentale, pertanto, lo stesso direttore ha affermato che la dimostrazione può avvenire in modo «fattuale». In particolare sembra capire, sul punto, che gli uffici dovranno ritenere giustificate le spese dichiarate dai contribuenti, anche se non documentate, sulla base di determinati riscontri oggettivi, stante il fatto anche che il reddito sintetico sarà essenzialmente determinato con utilizzo di quelle comunicate in sede di dichiarazione o rilevate dalle banche dati. Vedremo, alla prova sul campo, come sarà canalizzata l'indicazione agli uffici periferici, stante il fatto che nella pratica comune, se non riesci a documentare la spesa o il movimento finanziario, difficilmente l'ufficio competente tiene in considerazione le indicazioni fornite in assenza di supporto.