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Le novità sulla responsabilità solidale negli appalti

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di Avv. Luca Failla del 16/04/2012
Le novità sulla responsabilità solidale negli appalti
Tra le novità più importanti apportate dal recente decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, cosiddetto decreto semplificazioni, la cui conversione in legge è stata approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 4 aprile (legge 4 aprile 2012, n. 35), spicca sicuramente quella che incide sulla materia della responsabilità solidale nell’appalto.
E infatti, l’articolo 21 del citato decreto ha voluto specificare meglio i criteri per l’applicazione della responsabilità solidale tra committente e appaltore così come delineati all’interno dell’articolo 29 decreto legislativo n. 276/2003 e integrati dalle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 28 del decreto. legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/06, norma quest’ultima non toccata da alcuna modifica.
Sul punto si segnala che, proprio poco prima dell’approvazione delle modifiche, il Tribunale di Sanremo, con ordinanza 8 febbraio 2012, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003, con limitato riferimento al profilo consistente nella violazione dell’articolo 76 Costituzione. In particolare, tale Giudice ha ritenuto che la disposizione de qua sia troppo ampia nel suo ambito applicativo e introduca “… un regime di responsabilità solidale a carico del committente completamente privo di limite circa il quantum…”.
Il decreto semplificazioni, probabilmente proprio nell’intento di intervenire per meglio specificare gli ambiti della responsabilità solidale così come previsti dalla norma ha riformulato la disposizione di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 e, come specificato anche dal Ministero del Lavoro con la propria Circolare illustrativa 16 febbraio 2012, n. 2 ha così previsto che:

  • all'interno del perimetro della solidarietà negli appalti ricadono, oltre ai già previsti trattamenti retributivi, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso, anche le quote del TFR maturate dai lavoratori ivi impiegati; 
  • oltre ai contributi previdenziali, rientrano nell'obbligo solidaristico anche i premi assicurativi (anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto);
  • resta, invece, escluso dal vincolo solidaristico che caratterizza il committente (o l'appaltatore a sua volta committente nell'ambito del subappalto) qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento: ciò rappresenta una novità, in quanto il Ministero del lavoro, con la Risp. Interp. n. 3/2010, aveva ritenuto sussistere la solidarietà per tali sanzioni in quanto aventi natura risarcitoria.
La modifica non tocca i committenti pubblici ai quali trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 1676 del codice civile.
In sede di conversione del decreto si è ritenuto opportuno apportare ulteriori precisazioni aventi risvolti in sede giudiziaria, affermando che “ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio nella preventiva escussione dal patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione dal patrimonio dell'appaltatore”.
L'obiettivo è quello di concedere una sicurezza al committente, affinché prima del suo coinvolgimento in fase esecutiva egli possa pretendere la preventiva escussione dell’appaltatore. Resta salva ed espressamente formulata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di agire in regresso nei confronti del coobbligato “secondo le regole generali”.

Avv. Luca Failla

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