Il Professionista su misura per te
o richiedi una
Chiedi una Consulenza o Preventivo Gratuito

Tfr – Trattamento di fine rapporto

del 26/01/2012
CHE COS'È?

Tfr – Trattamento di fine rapporto: definizione

Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) è una competenza a carico del datore di lavoro istituita dalla legge 297/82 che il lavoratore subordinato matura nel corso del rapporto di lavoro.
Esso è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota della retribuzione che annualmente viene rivalutata.
Il Tfr deve essere corrisposto al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato a meno che lo stesso sia stato integralmente destinato alla previdenza complementare ovvero non sia stato oggetto di cessione del credito a terzi.
La normativa prevede, inoltre, alcune ipotesi tassative nelle quali una parte del Tfr accantonato può essere anticipato al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. I contratti collettivi di lavoro possono introdurre modifiche alla disciplina legale, in particolare, per ciò che riguarda la nozione di retribuzione utile al calcolo del Tfr e le ipotesi nelle quali è consentita l'anticipazione in corso di rapporto di lavoro.
Il termine entro il quale il Tfr deve essere corrisposto può essere fissato dai contratti collettivi di lavoro, se però nel contratto non viene indicato alcun termine, il lavoratore può esigerne immediatamente il pagamento.
Presso l'Inps viene gestito un fondo che eroga ai dipendenti il Tfr in luogo del datore di lavoro se questi risulta fallito o comunque dichiarato insolvente.
I datori di lavoro che nell'anno 2006 hanno mediamente occupato più di 49 lavoratori, a decorrere dall'1/1/2007 devono versare mensilmente le quote maturate di Tfr al fondo "Tesoreria" Inps.
In questo caso i datori di lavoro devono ugualmente liquidare il Tfr maturato ai lavoratori cessati o agli aventi diritto alle anticipazioni che ne abbiano fatto richiesta recuperando la parte già versata all'Inps tramite compensazione con il versamento dei contributi dovuti. Il lavoratore dipendente può optare per la destinazione di parte o della totalità del Tfr maturato alla previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 252/2005.

Rag. Bruno Bertocchi
Consulente del Lavoro - Associato
Studio Galaverni Consulenza del Lavoro Amministrativa e Tributaria

COME SI FA
Calcolo del Tfr
Il Tfr viene calcolato mensilmente dividendo la retribuzione utile per 13,5 e sottraendo dal risultato la ritenuta per contributo aggiuntivo (0,50%) calcolato sull'imponibile contributivo.
Ogni anno e in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, inoltre, va aggiunta la rivalutazione del Tfr accantonato al 31/12 dell'anno precedente.
La rivalutazione si ottiene applicando l'aliquota che si ottiene sommando all'1,50% il 75% della percentuale d'aumento accertata dall'Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La rivalutazione annuale è soggetta a una ritenuta dell'11% che viene versata dal datore di lavoro e detratta dal Tfr accantonato.
La retribuzione utile viene determinata mensilmente ed è costituita da tutte le somme erogate al dipendente, in denaro o in natura, escludendo quanto corrisposto a titolo occasionale o a titolo di rimborso spese.
Nel caso di assenze dal lavoro con diritto all'integrazione salariale (ad esempio malattia, infortuniomaternità obbligatoria, eccetera) la retribuzione utile è quella che il dipendente avrebbe maturato se fosse stato presente al lavoro.
Sul Tfr non sono dovuti contributi previdenziali/assistenziali ma al momento dell'erogazione va operata la tassazione Irpef "separata".

CHI
Per consulenze e verifiche relative al Tfr i datori di lavoro si devono rivolgere a un consulente del lavoro, mentre i lavoratori dipendenti, oltre a un consulente del lavoro, possono rivolgersi a un sindacato di rappresentanza a cui intendono aderire.

vota  

Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione ed accettato il Trattamento dei Dati

RETRIBUZIONE DA LAVORO: VOCI CORRELATE

Incentivo all’esodo

di Avv. Elisabetta Fedegari del 18/11/2011

L’incentivo all’esodo è un reddito da lavoro dipendente pagato dal datore di lavoro a fronte della r..

Indennità economica di malattia

di Dott.ssa Margherita Rosati del 21/11/2011

Durante la malattia il lavoratore ha il diritto di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati a..

Fringe benefit: prestiti agevolati

di Rag. Marco Bosticchi del 08/07/2016

La concessione di fringe benefit - letteralmente "benefici marginali", espressione per indicare i "c..

Scatti di anzianità

di Dott.ssa GIORGIA SIGNAROLDI del 16/11/2011

Per scatto di anzianità si intende una voce retributiva, regolata dalla contrattazione collettiva, c..

Pignoramento crediti di lavoro

di del 25/08/2016

Il pignoramento dei crediti di lavoro è regolato in Italia dal d.l. n. 83 del 27 giugno del 2015, ch..