
Si tratta di una legge, la prima in Italia sulla concorrenza, che tocca molti aspetti del mercato: taxi, trasporti, farmacie, acqua, enti locali, RCAuto, energia, distributori di benzina, professionisti e notai sono tutti investiti dal provvedimento che, peraltro, prevede anche numerose semplificazioni burocratiche.
Molte sono le critiche da parte delle associazioni di categoria interessate; Federfarma, per esempio, critica la norma che stabilisce un limite di 65 anni per i titolari di farmacie che, a detta di Federfarma stessa, potrebbe provocare la chiusura di molte attività. Sono entrati in vigore anche i nuovi criteri numerici che dovrebbero consentire l’apertura di nuove farmacie, un po’ più restrittivi rispetto a quanto previsto dal decreto legge convertito: si passa da una ogni 3 mila abitanti a una ogni 3.300. Ci sono però disposizioni agevolative in merito all’accesso dei giovani alla professione.
Per l’RCAuto è prevista una parità di prezzo per tutti i guidatori della classe migliore di bonus-malus ma anche l’eliminazione della norma che prevedeva un taglio del 30% ai risarcimenti da parte delle assicurazioni per i danni a cose quando i danneggiati fanno riparare il proprio veicolo da un carrozziere non convenzionato con la compagnia assicuratrice.
Per quanto riguarda i tirocini, una nuova modifica prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi di tirocinio, mentre è restata invariata la previsione che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non possa essere superiore a diciotto mesi.
E’ stata inoltre confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed è stata inserita la disposizione che prevede, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso con riferimanto ai parametri stabiliti con decreto del Ministro. I suddetti parametri dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
Inoltre, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Al professionista viene inoltre prescritto di rendere noto al cliente un preventivo di massima dove devono essere indicate, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Nelle modifiche della conversione di legge è però scomparsa la previsione secondo cui l’inottemperanza di quanto disposto costituisse illecito disciplinare del professionista.
Dott. Claudio Griziotti