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Si rinnovano le taglie dei buoni lavoro

Si rinnovano le taglie dei buoni lavoro
Fino al 31 dicembre 2012 sarà possibile acquistare i cosiddetti “buoni lavoro” presso tutti gli uffici postali italiani.
I buoni avranno valore nominale di 10, 20 e 50 euro e saranno disponibili in carnet di 25 buoni. In altri termini si potranno fare acquisti per importi minimi di 250, 500, 1.250 euro. (E’ anche previsto un acquisto massimo giornaliero di 5.000 euro).
La commissione dovuta all’ufficio postale per ogni singola operazione è di euro 2,50 + Iva.
Per effettuare l’acquisto il datore di lavoro (o suo delegato) dovrà:

  • presentarsi all’ufficio postale munito di tessera sanitaria al fine della lettura del codice fiscale (oppure la partita Iva se trattasi di impresa);
  • per consentire l’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale (o partita Iva se trattasi di impresa), tipo di committente, tipo di attività, i dati del prestatore (cognome, nome e codice fiscale), il luogo di lavoro e la data di inizio e fine della prestazione;
  • la comunicazione potrà essere effettuata indifferentemente recandosi presso una sede Inps, o per mezzo del Contact Center di Inps e Inail al n. 803164 oppure collegandosi al sito web www.inps.it. In quest’ultimo caso dovrà indicare il proprio codice fiscale e come password il codice identificativo di uno dei buoni lavoro acquistati (o anche il PIN se ne è già in possesso).
Va da sé che l’operazione di comunicazione all’Inps che costituisce l’attivazione del voucher è assolutamente necessaria. E lo è per diverse ragioni: per la successiva riscossione da parte del prestatore d’opera ed il corretto accreditamento dei contributi nonché per l’attivazione della copertura assicurativa ai fini Inail.
E’ anche il caso di rilevare che nell’ipotesi di mancata comunicazione il dipendente risulterà non regolare e, pertanto, il datore di lavoro sarà soggetto alla maxisanzione prevista dalla legge 183 del 2010, il cosiddetto “collegato lavoro”. 
Nell’ipotesi di acquisto di voucher per azienda effettuato da un suo delegato con proprio codice fiscale, il delegato dovrà:

  • presentare una richiesta dell’azienda delegante (compilando il mod. SC53 scaricabile dal sito Inps) alla sede Inps competente che acquisirà la delega;
  • accedere al sito Inps nella sezione lavoro accessorio->procedure->servizi per consulenti, associazioni e delegati->gestione DNA (voucher uffici postali), per mezzo del codice fiscale dell’acquirente o delegato procedere alle operazioni richieste consistenti in a) assegnazione voucher al committente finale (azienda) b) dichiarazione di inizio prestazione con codice fiscale azienda.
Nell’ipotesi di acquisto di voucher per azienda effettuato da un suo delegato con codice fiscale o partita Iva dell’azienda, la delega alla sede Inps non è necessaria. I “buoni lavoro” sono riscuotibili dal prestatore d’opera presso tutti gli uffici postali a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione e sino a 2 anni dal giorno dell’emissione. Il prestatore d’opera dovrà recarsi presso un ufficio postale munito di tessera sanitaria ed un documento di identità in corso di validità.
Nell’ipotesi che il committente non utilizzi tutti i buoni lavoro acquistati, potrà richiedere il rimborso presso la sede Inps.

Dott. Claudio Zaninotto

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