La Corte Costituzionale con sentenza n. 176/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni in L. 6 agosto 2008 n. 133, nella parte in cui rimette alla contrattazione collettiva la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, per i casi di formazione esclusivamente aziendale.
I giudici di legittimità, richiamando l’art. 49 comma 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 276/2003 e, con riferimento specifico al comma 5 ter introdotto dal D.L. n. 112/2008, affermano che nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa.
L’apprendistato professionalizzante, definito dall’art. 49 del D.Lgs n.276/2003 è quel contratto che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una qualificazione professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecniche-professionali. La legge, il cui intento era riformare l’istituto, già disciplinato dalla L. n. 25/1955 rimette espressamente alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione dei profili formativi. Tuttavia, considerato che molte Regioni non hanno legiferato sul punto ovvero hanno legiferato in modo incompleto e considerata la necessità di rendere il contratto di apprendistato uno strumento di ingresso al lavoro e di formazione on the job per imprese e lavoratori, con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80 si era proceduto a garantire l’avvio dell’istituto inserendo il comma 5 bis all’art. 49 D.Lgs. n. 276/2003 e prevedendo che fino all’approvazione della legge regionale, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In tale contesto normativo, si è quindi inserita anche la disposizione di cui al comma 5 ter, sempre del citato art. 49, (norma introdotta dall’art. 23 del D.L. n. 112/2008 ora dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale), con la quale si è previsto che “in caso di formazione esclusivamente aziendale [non opera quanto previsto dal comma 5]. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi [integralmente] ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali [definiscono la nozione di formazione aziendale e] determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”. Il legislatore aveva quindi ipotizzato una sorta di “canale parallelo” (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 27/2008), affidato integralmente alla contrattazione collettiva, per la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, in caso di formazione esclusivamente aziendale che aveva la finalità di assicurare che la formazione potesse essere erogata anche solo sulla base delle previsioni del contratto collettivo, se interna all’azienda. Canale parallelo che la sentenza della Corte Costituzionale ha ora ricondotto nel quadro della ripartizione delle competenze che in materia sono previste tra Stato e Regioni.
Infatti, la Corte, nell’affermare che lo Stato nell’esercizio delle proprie competenze non può comprimere il potere legislativo regionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione di cui sopra limitatamente alle parole,”non opera quanto previsto dal comma 5”, “integralmente” e “definiscono la nozione di formazione aziendale e”.