Ecco una sintesi delle novità previste dalla legge di conversione del “decreto Milleproroghe”
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Articolo 6 comma 1: proroga per tutto il 2012 degli ammortizzatori sociali come di seguito:
Articolo 6 comma 2: lavoro occasionale accessorio:
Articolo 6 comma 1: proroga per tutto il 2012 degli ammortizzatori sociali come di seguito:
- indennità di disoccupazione in deroga, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori apprendisti con almeno tre mesi di anzianità aziendale (azienda interessata da trattamento di sospensione per crisi aziendale o in caso di licenziamento) e per la durata massima di 90 giornate, subordinatamente a un intervento integrativo pari al 20% dell’indennità a carico degli enti bilaterali;
- erogazione di un trattamento equivalente a quello degli ammortizzatori in deroga pari all’80% della retribuzione in caso di sospensione dell’attività per crisi per i beneficiari della disoccupazione in deroga non destinatari di ammortizzatori ordinari;
- erogazione per i co.co.pro. iscritti alla gestione separata presso l’Inps e per tutto il 2012 di una indennità una tantum pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque nel limite di euro 4.000 (condizioni: operino in regime di mono committenza, il reddito dell’anno precedente deve essere compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro, avere accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità nell’anno in corso e almeno tre nell’anno precedente, risultino senza contratto da almeno 2 mesi).
Articolo 6 comma 2: lavoro occasionale accessorio:
- è prevista la possibilità di instaurare rapporti di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore da titolari di contratti di lavoro part time e, nel limite di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno del reddito.
- prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per emanare decreti ministeriali in materia di ammortizzatori in deroga.
- premesso che esiste un termine (prorogato al 30 giungo 2012) per l’individuazione, mediante decreto ministeriale, del numero massimo di lavoratori fruitori della deroga per il 2012 che andranno in pensione coi requisiti pregressi, tra i soggetti in salvaguardia (destinatari dei requisiti pregressi) vengono inseriti i lavoratori il cui rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2011. La cessazione deve essere avvenuta in base ad accordi individuali conciliativi sottoscritti in sede protetta o in base ad accordi collettivi di incentivo all’esodo: la data di cessazione del rapporto deve essere certa e oggettivamente dimostrata (comunicazioni obbligatorie). Inoltre il lavoratore deve risultare in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica avrebbero comportato la pensione entro un periodo non superiore a 24 decorrente dal 7 dicembre 2011.
Gabriele Arveda
Bartoli & Arveda Associazione Professionale







