La procedura di mediazione, per vie brevissime, si può così riassumere:
I predetti oneri, in caso di mancata comparizione di una parte, rimangono a carico del soggetto che ha sostenuto l’avvio della procedura; sostanzialmente, una volta chiamati, se non si compare non si paga nulla, ma le sanzioni di legge previste per tale eventualità sono ben note (la parte in causa per una lite che verte in una delle materie ricomprese nella cosiddetta “mediazione obbligatoria” (confronta articolo 5, comma 1 decreto legislativo 28/2010), se non comparsa in mediazione per un giustificato motivo, sarà condannata dal Giudice, addirittura in prima udienza, al versamento di una somma a titolo di “entrata del bilancio dello Stato di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”).
La procedura prevista per la mediazione è comunque predeterminata dal regolamento di mediazione, approvato dal Ministero per ogni singolo Organismo di mediazione, che è sempre utile consultare prima di iniziare la procedura.
Dott. Luca Bertolini
B&B Professione Mediatore
- per l’attivazione della procedura conciliativa occorre scegliere un organismo di mediazione accreditato consultando il sito del ministero;
- presentare la domanda di mediazione, completa in ogni sua parte, presso l'Organismo prescelto oltre, di solito, l’attestazione del versamento di €40,00 oltre iva, per un totale di €48,40 presso l'Organismo di mediazione prescelto (sia essa unilaterale o congiunta, perchè può essere che ci siano altri condomini che hanno le Sue stesse intenzioni);
- dalla data di deposito della domanda, entro 15 giorni, l’Organismo di mediazione fissa un incontro tra le parti litiganti e nomina il Mediatore più competente: si arriva così all’incontro (è possibile non farsi assistere dal proprio avvocato, comparire personalmente, quindi, limitando così le spese, ma deve essere previsto nel regolamento di mediazione dell'Organismo);
- la procedura, per espressa previsione normativa, si deve estinguere entro 4 mesi dalla data di attivazione;
- a meno che non si sia già stati ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, una parte dell’indennità dovrà essere saldata prima dell’incontro di mediazione; il saldo a incontro concluso (o alla mancata partecipazione di una delle parti o a mediazione avvenuta, a prescindere che si sia trovato l’accordo) );
- gli oneri per la mediazione sono prefissati per legge.
I predetti oneri, in caso di mancata comparizione di una parte, rimangono a carico del soggetto che ha sostenuto l’avvio della procedura; sostanzialmente, una volta chiamati, se non si compare non si paga nulla, ma le sanzioni di legge previste per tale eventualità sono ben note (la parte in causa per una lite che verte in una delle materie ricomprese nella cosiddetta “mediazione obbligatoria” (confronta articolo 5, comma 1 decreto legislativo 28/2010), se non comparsa in mediazione per un giustificato motivo, sarà condannata dal Giudice, addirittura in prima udienza, al versamento di una somma a titolo di “entrata del bilancio dello Stato di una somma d’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”).
La procedura prevista per la mediazione è comunque predeterminata dal regolamento di mediazione, approvato dal Ministero per ogni singolo Organismo di mediazione, che è sempre utile consultare prima di iniziare la procedura.
Dott. Luca Bertolini
B&B Professione Mediatore