I datori di lavoro, entro il
28 febbraio, sono stati tenuti a consegnare ai percettori di reddito
il modello CUD col quale attestare le retribuzioni ed i compensi erogati ai singoli soggetti nel 2011.
Nella sostanza il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate mantiene lo stesso schema degli anni precedenti ma introduce tante piccole e meno piccole
novità legate anche e soprattutto a dati previdenziali e assistenziali utili all’
Inps e, ancora per quest’anno, all’Inpdap. Proprio per questi dati si è resa necessario l’approntamento di nuove annotazioni.
La consegna del CUD quest’anno può avvenire nel modo tradizionale, ovvero mediante consegna di un modello cartaceo in duplice esemplare (insieme alla scheda per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille) oppure anche mediante invio telematico. In quest’ultimo caso, però, il sostituto d’imposta deve garantirsi rispetto alla reale possibilità che il dipendente abbia gli strumenti per venirne in possesso e possa stampare la certificazione.
Ovviamente il rilascio del CUD è un’incombenza obbligatoria per il datore di lavoro che ha erogato compensi e, conseguentemente sanzionata in caso di inottemperanza. La norma (decreto legislativo 471 del 18.12.97) prevede per ritardato o mancato rilascio una sanzione amministrativa da € 258,00 a 2.065,00. La norma non distingue “ritardato” e “mancato” rilascio, ma va da sé che è del tutto improbabile l’erogazione di una sanzione per ritardata consegna quando, comunque, il dipendente è messo in condizioni di poter effettuare la dichiarazione
mod. 730 o Unico nei tempi previsti.
Il rilascio del modello CUD deve essere emesso anche nei confronti di tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato durante l’anno 2011 compresi coloro a cui, entro i 12 giorni successivi (su richiesta del lavoratore), è stato rilasciato un modello “provvisorio”.
Una certificazione in carta libera (non mod. CUD su tracciato ufficiale), deve essere emessa anche dai datori di lavoro privati nei confronti dei lavoratori domestici a fronte di una loro specifica richiesta.
Le novità in termini di compilazione, dovute alla continua evoluzione normativa ma anche a differenti scelte operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono tante e, per ragioni di spazio, non è possibile entrare in dettaglio.
Ciò che ci sentiamo di segnalare è la necessità di non sottovalutare le annotazioni ed i nuovi codici da apporre nell’apposita sezione in quanto utili nell’ipotesi dell’utilizzo del CUD per la successiva redazione del mod. 730 o dell’Unico.
Nuovi codici da inserire nelle “annotazioni” sono:
BM – che riguarda l’applicazione di incentivi fiscali su redditi di soggetti che rientrano dall’estero per i quali è prevista la riduzione dell’imponibile del 80% e dell’70% rispettivamente per maschi e femmine.
BQ – che riguarda la riduzione del 99% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
CB – che riguarda la riduzione dell’82% dell’acconto Irpef per il 2011. (D.M. 21.11.2011);
BY – che riguarda lavoratori cessati nel 2011 con redditi superiori ad € 300.000,00;
CA – che riguarda lavoratori che hanno iniziato l’attività dopo l’1.1.2007 ed hanno aderito ad una forma di previdenza complementare e che sono cessati nel 2012.
In tal caso, nell’ipotesi in cui il lavoratore richiedesse il CUD 2012, tale annotazione evidenzierebbe l’esistenza di un differenziale di contributi (tra 25.822,25 e quelli trattenuti nei 5 anni di versamento alle forme pensionistiche complementari) apposto nel punto 124 ella certificazione.
Ben lungi dall’esaurire l’attenzione dovuta ai codici da inserire, è il caso di ricordare l’apposizione del codice:
BX – che riguarda coloro che hanno percepito somme a titolo di incremento di produttività in attuazione di specifici accordi aziendali o territoriali.
Dott. Claudio Zaninotto