
Con l’introduzione, nel codice civile, del nuovo articolo 2463-bis, è prevista la possibilità, per i
soggetti aventi determinati requisiti, di costituire una srl con modalità semplificate.
In particolare, le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età possono costituire una società a responsabilità limitata mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (si rammenta che, in generale, l’atto costitutivo di una srl va redatto per atto pubblico ma allo stato attuale delle cose non vige l’obbligo del notaio, anche se sono già previsti degli emendamenti al decreto che reintroducono tale adempimento notarile ma senza costi per i soci) e deve indicare:
L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria.
Al compimento del 35° anno di età:
In particolare, le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età possono costituire una società a responsabilità limitata mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (si rammenta che, in generale, l’atto costitutivo di una srl va redatto per atto pubblico ma allo stato attuale delle cose non vige l’obbligo del notaio, anche se sono già previsti degli emendamenti al decreto che reintroducono tale adempimento notarile ma senza costi per i soci) e deve indicare:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale non inferiore a 1 euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
- i requisiti previsti dall’articolo 2463, comma 2 codice civile, numeri 3), 6), 7), 8);
- luogo e data di sottoscrizione.
L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria.
Al compimento del 35° anno di età:
- di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società;
- di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex articolo 2484, codice civile. Di fatto quindi la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall’articolo 2484, codice civile (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, eccetera), anche qualora venga meno il requisito dell’età in capo a tutti i soci.
Rag. Marco Vizzini
Vizzini Rag. Marco