
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo è intervenuta la legge n. 218 del 29 dicembre 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 05.01.2012), recante modifica dell'articolo 645 codice di procedura civile e interpretazione autentica dell'articolo 165 codice di procedura civile.
Sull'articolo 645, comma 2 codice di procedura civile che disponeva “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al Giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” era iniziato un ampio dibattito dopo che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19246/2010, avevano stabilito l'innovativo principio secondo cui i termini di costituzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo dovevano intendersi ridotti automaticamente a metà.
La giurisprudenza prevalente precedente, infatti, aveva previsto che solo ove l'opponente avesse indicato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, la costituzione doveva avvenire entro il termine (dimezzato) di giorni cinque dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione. Sul tema è finalmente intervenuto il legislatore il quale ha provveduto ad eliminare la riduzione a metà dei termini di comparizione previsti nell'articolo 645 comma 2 codice di procedura civile.
Il legislatore ha poi emanato una norma interpretativa dell'articolo 165 comma 1 codice di procedura civile, applicabile a tutti i procedimenti pendenti, che stabilisce la riduzione dei termini di costituzione dell'attore ivi prevista solo nel caso in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, comma 1 codice di procedura civile.
Sull'articolo 645, comma 2 codice di procedura civile che disponeva “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al Giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” era iniziato un ampio dibattito dopo che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19246/2010, avevano stabilito l'innovativo principio secondo cui i termini di costituzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo dovevano intendersi ridotti automaticamente a metà.
La giurisprudenza prevalente precedente, infatti, aveva previsto che solo ove l'opponente avesse indicato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, la costituzione doveva avvenire entro il termine (dimezzato) di giorni cinque dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione. Sul tema è finalmente intervenuto il legislatore il quale ha provveduto ad eliminare la riduzione a metà dei termini di comparizione previsti nell'articolo 645 comma 2 codice di procedura civile.
Il legislatore ha poi emanato una norma interpretativa dell'articolo 165 comma 1 codice di procedura civile, applicabile a tutti i procedimenti pendenti, che stabilisce la riduzione dei termini di costituzione dell'attore ivi prevista solo nel caso in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, comma 1 codice di procedura civile.
Avv. Fabio Benatti
Studio Legale Avv. Fabio Benatti