A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’Irap pagata nell'anno e riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11 comma 1 lettera a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, decreto legislativo 446/97.
La deduzione prevista dall’articolo 2 comma 1 del decreto Salva Italia è rivolta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione ossia:
Rimane da chiarire se la deducibilità Irap sul costo del lavoro,introdotta con il decreto Salva Italia affiancherà quanto previsto dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (deducibilità 10% su costo del lavoro e interessi passivi) oppure andrà a sostituirla; questa seconda ipotesi non sarà di certo a favore di tutte quelle imprese che seppur non sostenendo costo per personale dipendente o assimilato, hanno invece a conto economico somme per interessi passivi.
L’articolo 2 dello stesso decreto, ai commi 2 e 3, prevede inoltre un aumento delle deduzioni Irap per le lavoratrici e per i giovani sotto i 35 anni di età che operano in azienda con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione ai sensi dell’aricolo 11 comma 1 lettera a) decreto legislativo 446/97 è aumentata:
Il contribuente potrebbe presentare l’istanza di rimborso Irap all'Amministrazione Finanziaria per il rimborso dell'imposta pagata nei 48 mesi precedenti al versamento. Per data di versamento si deve intendere quella riferita al saldo delle imposte: gli acconti non costituiscono, sotto il profilo giuridico, versamenti, ma crediti del contribuente che saranno scomputati dal debito d'imposta.
La manovra Monti allarga la deducibilità dell'Irap per imprese e professionisti: dall'esercizio 2012 infatti, alla deduzione forfettaria pari al 10%, già in vigore dal 2008, si affianca la deduzione analitica dell'imposta relativa al costo del lavoro.
La deduzione prevista dall’articolo 2 comma 1 del decreto Salva Italia è rivolta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione ossia:
- società di capitali ed enti commericali;
- società di persone e imprese individuali;
- esercenti Arti e Professioni, in forma individuale e associata;
- banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.
Rimane da chiarire se la deducibilità Irap sul costo del lavoro,introdotta con il decreto Salva Italia affiancherà quanto previsto dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 (deducibilità 10% su costo del lavoro e interessi passivi) oppure andrà a sostituirla; questa seconda ipotesi non sarà di certo a favore di tutte quelle imprese che seppur non sostenendo costo per personale dipendente o assimilato, hanno invece a conto economico somme per interessi passivi.
L’articolo 2 dello stesso decreto, ai commi 2 e 3, prevede inoltre un aumento delle deduzioni Irap per le lavoratrici e per i giovani sotto i 35 anni di età che operano in azienda con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione ai sensi dell’aricolo 11 comma 1 lettera a) decreto legislativo 446/97 è aumentata:
- da euro 4.600 a euro 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da euro 9.200 a euro 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campagna, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
Il contribuente potrebbe presentare l’istanza di rimborso Irap all'Amministrazione Finanziaria per il rimborso dell'imposta pagata nei 48 mesi precedenti al versamento. Per data di versamento si deve intendere quella riferita al saldo delle imposte: gli acconti non costituiscono, sotto il profilo giuridico, versamenti, ma crediti del contribuente che saranno scomputati dal debito d'imposta.
La manovra Monti allarga la deducibilità dell'Irap per imprese e professionisti: dall'esercizio 2012 infatti, alla deduzione forfettaria pari al 10%, già in vigore dal 2008, si affianca la deduzione analitica dell'imposta relativa al costo del lavoro.
Rag. Romana Romoli
Studio Romoli Romana