
Nel modello di dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta 2014, è stato introdotto un apposito rigo in cui occorre rieseguire il calcolo del bonus spettante verificando la sussistenza o meno dei requisiti che ne danno diritto all’attribuzione.
Si tratta del rigo RC14 del Modello UNICO 2015 e del rigo C14 del Quadro C del Modello 730 2015. I righi si compongono di due colonne, in cui nella colonna 1 va riportato il codice “1” (se il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte) o il codice “2” (se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus IRPEF ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte), mentre in colonna 2 va riportato la somma del bonus percepito e risultante dal punto 120 della CU (Certificazione Unica).
A regime, l’importo è pari a:
80 euro mensili, se il reddito complessivo del lavoratore non è superiore ai 24.000;
all’importo dato da 960 x [(26.000 – reddito complessivo) / 2.000] se il reddito complessivo del lavoratore è compreso tra i 24.000 e i 26.000.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, il bonus è stato pari a 640,00 euro (80 x 8 mesi) per i lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 24.000; mentre per coloro con reddito compreso tra 24.000 e 26.000 l’importo è stato dato da 640 x [(26.000 – reddito complessivo) / 2.000].
Al fine di avere il beneficio, tuttavia, è necessario il verificarsi di due condizioni fondamentali:
il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore ad euro 26.000;
l’Irpef lorda dovuta dal lavoratore (sul reddito da lavoro dipendente ed assimilati) deve essere superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro spettanti. In altre parole le detrazioni da lavoro devono trovare capienza nell’Irpef lorda dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilati (la circolare n. 8/E/2014 ha chiarito che rilevano solo le detrazioni da lavoro e non gli altri tipi di detrazione, come ad esempio, quelle per carichi di famiglia previste dall’art. 12 TUIR).
Inoltre, il reddito complessivo del lavoratore va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Per molti lavoratori, tuttavia, si sta verificando in sede di dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta 2014, la necessità di dover restituire al fisco il bonus percepito per il 2014, poiché viene a mancare uno (o anche entrambi) dei requisiti previsti.
È il caso ad esempio del lavoratore che, in sede di dichiarazione redditi, presenta una situazione di questo tipo:
Redditi di fabbricati = 1.148
Reddito lavoro dipendente ed assimilati (da CU 2015) = 2.700
Reddito complessivo (1.148 + 2.700) = 3.848
Oneri deducibili = 0
Reddito Imponibile = 3.848
Imposta lorda = 885
Detrazioni reddito da lavoro dipendente = 1.380
Irpef netta = 0
In tale ipotesi il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi deve restituire l’eventuale bonus erogato dal datore nel 2014, poiché l’imposta lorda è azzerata dalle detrazioni da lavoro.
Altro esempio:
Redditi di fabbricati = 1.148
Reddito lavoro dipendente ed assimilati = 11.400 (di cui 1.800 da CU 2015 e 9.600 da assegno ricevuto dal coniuge)
Reddito complessivo (1.148 + 11.400) = 12.548
Oneri deducibili = 0
Reddito Imponibile = 12.548
Imposta lorda = 2.886
Detrazioni reddito da lavoro dipendente = 1.409
Irpef netta = 1.477
In questo caso, sembrerebbe che il lavoratore non debba restituire il bonus ricevuto poiché le detrazioni da lavoro (1.409) trovano capienza nell’imposta lorda (2.886). Tuttavia non è così, poiché la stessa imposta lorda è calcolata sul reddito imponibile di 12.548, che include anche l’assegno ricevuto dal coniuge, ma l’assegno ricevuto dal coniuge fa parte dei “redditi assimilati” esclusi dal bonus in questione. Pertanto, calcolando l’imposta lorda solo sul reddito da lavoro dipendente (escludendo, dunque, l’assegno del coniuge), le detrazioni da lavoro non vi troverebbero capienza, e di conseguenza non è rispettato uno dei due requisiti previsti ai fini del beneficio.