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di Dott. Massimo Gazzani del 20/12/2011

Le nuove imposte sulle ricchezze all'estero

Le nuove imposte sulle ricchezze all'estero
Molti sono gli elementi patrimoniali introdotti con l’approvazione della manovra di Natale contenuta nel decreto legge Salva-Italia. Infatti, con l’approvazione del 16 dicembre 2011, il Governo ha stabilito una serie di interventi tesi a garantire nuove entrate nelle casse dello stato.
La nuova manovra, così come è stata formulata, presenta caratteristiche ed elementi patrimoniali molto rilevanti e, si presume, dovrà garantire nel 2012 almeno 14,8 miliardi di nuove entrate.
Verranno colpite indistintamente e senza confine ogni tipo di ricchezza immobiliare e mobiliare come ad esempio gli immobili situati all’estero, le attività finanziarie emerse grazie lo scudo fiscale e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato italiano. Infatti, oltre alle varie misure introdotte, soprattutto patrimoniali, sono state colpite anche le ricchezze oltre confine dei residenti italiani.
In primo luogo, con il primo gennaio 2012 verrà introdotta un’imposta patrimoniale denominata "Ivie" destinata ai proprietari di beni immobili situati all’estero.
L’imposta sarà dello 0,76% sul valore dell’immobile desumibile dall’atto di acquisto o, in mancanza, dal suo valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato. Dunque, al pari dei cittadini italiani, chiunque risieda nel territorio italiano sarà tenuto a pagare la nuova tassa sul valore degli immobili situati all’estero e, quindi, anche i cittadini comunitari non italiani che vengono a lavorare in Italia o gli extracomunitari regolari.
Soggetto passivo dell’Ivie sono, infatti, le persone fisiche e non le persone giuridiche e dovrà essere dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Si stima che questa misura generi nuove entrate per circa 100 milioni di euro l’anno.
Sempre con il primo gennaio 2012 verrà introdotta anche una patrimoniale in grado di mantenere l’anonimato sulle attività finanziarie emerse grazie allo scudo fiscale.
L’imposta di bollo annuale sarà nella misura dell’1% per il 2012, dell’1,35% per il 2013 e dello 0,4% dal 2014 in grado, si presume, di generare maggiori entrate per circa 1,5 milioni di euro. Le attività finanziarie colpite saranno dunque quelle fatte oggetto di emersione attraverso lo scudo fiscale del 2009 (dl. 78/2009) nonché gli scudi del 2002/2003.
L’imposta dovrà essere trattenuta dall’intermediario finanziario dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione e versata entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per il versamento previsto per il 2012 dovrà essere considerato il valore delle attività segretate alla data del 6 dicembre 2011. Nel caso in cui l’imposta non venisse versata, l’intermediario dovrà segnalare all’Agenzia delle Entrate il nominativo del contribuente con la conseguenza che l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo applicando una sanzione pari all’importo non versato e, soprattutto, verrà a meno la riservatezza.
Le nuove misure, però, non colpiranno solo immobili e attività finanziarie emerse grazie gli scudi ma verrà introdotta anche un’imposta di bollo sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato italiano pari al 0,1% per gli anni 2011 e 2012 e pari all’0,15% dal 2013 in poi prevedendo così maggiori entrate per circa 8,9 milioni di euro per ciascuno dei prossimi due anni e per circa 13,4 milioni di euro nel 2014.
Quest’ultimo tipo di tassazione sarà dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e colpirà soltanto le persone fisiche residenti in Italia che possiedono attività finanziarie all’estero e non le società e gli enti collettivi in genere.
La base imponibile verrà determinata dal valore di mercato delle attività finanziarie al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento.
Inoltre, vi sarà un meccanismo di credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato in cui sono detenute le attività finanziarie mediante cui essa può essere dedotta, fino a concorrenza del suo ammontare.
In ultimo, il primo versamento della nuova imposta dovrà essere eseguito entro il versamento a saldo delle imposte dovute con unico 2012.

Dott. Massimo Gazzani

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