
La Legge di Stabilità 2012 approvata di recente e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2012 ha modificato, all’articolo 10, la norma (articolo 3, comma 5) in tema di professioni contenuta nella cosiddetta manovra di agosto 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
Viene dato così impulso alla riforma degli ordinamenti professionali che dovrà essere attuata con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall’entrata in vigore (13 agosto 2011) della manovra stessa.
Il decreto legge n.138 aveva, infatti, declinato una serie di principi cui gli ordinamenti professionali dovranno conformarsi, tra i quali è significativo quello della lettera d) del richiamato articolo 3, comma 5, che concerne il compenso professionale.
La Legge di Stabilità nel prendere in esame la riforma degli ordini professionali e le società tra professionisti ha ora espunto la parte
che imponeva di prendere a riferimento le tariffe professionali nella determinazione dei
compensi (che di fatto creava solo confusione) ed ammetteva la loro pattuizione anche in deroga alle tariffe.
Tale norma non è soggetta all’entrata in vigore del decreto attuativo della riforma degli ordinamenti professionali che dovrà essere concretizzata entro la fine del 2012, né al regolamento che il Ministro della Giustizia dovrà emanare entro il 30 giugno 2012 di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico con riferimento a particolari aspetti della società tra professionisti quali l’osservanza del codice deontologico, la partecipazione ad una sola società, e l’obbligo che l’incarico venga prestato da soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta designati dal cliente o, in mancanza, previamente comunicatogli per iscritto.
Le norme tuttora in vigore sugli ordinamenti professionali verranno abolite con l’entrata in vigore del suddetto regolamento: ciò significa che fino alla fine del corrente anno la situazione non muterà e per i successivi sei mesi sarà di fatto operativa una deroga per quanto riguarda i compensi dei professionisti.
L’articolo 3 del decreto legge n. 138 risulta quindi modificato dalla legge di
Stabilità come segue:
articolo 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni
e delle attività economiche.
(…)
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della
Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità
di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi
offerti.
Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti
professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
(…)
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del
conferimento dell'incarico professionale .. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa
nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal
Ministro della Giustizia;
(…)
5-bis.
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con
effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.
Avv. Fabrizio Colonna