Seleziona o cerca una voce :
 
NEWS E APPROFONDIMENTI

CIRCOLAZIONE STRADALE

di Dott. Francesco Campobasso del 17/11/2011

Obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente nei ricorsi per violazione del codice della strada

Obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente nei ricorsi per violazione del codice della strada
L'articolo 126-bis del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (cosiddetto nuovo codice della strada), oltre a disciplinare l’istituto della patente a punti, statuisce l'obbligo del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido ai sensi del successivo articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, alla comunicazione dell'identità del conducente, pena il pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.
L'applicazione pratica della norma ha posto da subito una serie di problemi di non facile soluzione, primo fra tutti l'individuazione del momento a partire dal quale i soggetti sopra indicati sono obbligati a comunicare i dati del trasgressore.
La prassi consolidata, infatti, vede l'invio da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione del modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale, con diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Occorre premettere che, trattandosi di sanzione accessoria, essa discende dall'irrogazione della sanzione principale che a sua volta non può concretizzarsi prima che la vicenda sia definitivamente chiusa: non prima, cioè, che il proprietario del veicolo abbia avuto l'opportunità di contestare la sanzione principale e che l'eventuale giudizio si sia concluso a suo sfavore.
Il presupposto del sopra indicato obbligo, dunque, è che la responsabilità del conducente riguardo all'infrazione non sia più contestabile: se la comunicazione è finalizzata a punire l'autore dell'infrazione, infatti, essa non può essere pretesa prima che la violazione sia accertata in modo definitivo.
Una soluzione diversa contrasterebbe con il principio "nemo tenetur se detegere" in base al quale nessuno può essere costretto ad accusarsi, e comprometterebbe la libertà di circolazione (articolo 16 Costituzione) nel caso limite in cui vengano decurtati gli ultimi punti della patente e poi viene annullata la contestata infrazione.
Alla luce di quanto detto emerge che la prassi dell'invio congiunto del verbale di contestazione dell'infrazione e della richiesta di comunicazione dei dati personali del conducente appare del tutto illegittima, come pure affermato dalla giurisprudenza di merito (Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 44738 del 19 ottobre 2006).
Prescindendo dal tenore letterale del ridetto articolo 126-bis, comma secondo, codice della strada, il 19 luglio 2010 il Tribunale Roma, sez. XIII, seppure in contrasto con il prevalente orientamento, ha testualmente statuito, tra l’altro, che: “l’eventuale impugnazione del verbale di accertamento della violazione al codice della strada, non incide in alcun modo sull’obbligo del privato di fornire alla Pubblica Amministrazione la propria collaborazione consistente nella comunicazione dei dati personali e della patente del conducente effettivo cui deve essere ricondotta la sanzione oggetto di contestazione”.
Non si può non tacere, infine, in ordine ad una recentissima pronuncia della Cassazione Civile n. 22881 del 2010, la quale, anch’essa, in netta antitesi con l’orientamento generale, ha previsto l’obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente anche in caso di proposizione del ricorso avverso la sanzione per violazione delle norme del codice della strada: “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'articolo 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali. (Cassa e decide nel merito, Giudice di Pace Lagonegro, 24/02/2006)”.
Pertanto se, come nel caso oggetto del presente intervento, entro i sessanta giorni dalla notifica il proprietario impugna il verbale (nel caso di specie attraverso il ricorso al competente Prefetto) senza pagare la sanzione né comunicare i dati del trasgressore, non dovrebbe scattare la sanzione accessoria, in quanto il profilo di responsabilità è in via di accertamento. Come ha ben rimarcato la Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 2005, "in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
Tale previsione recentemente è stata interamente confermata dalla circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 del Ministero dell'Interno.

Dott. Francesco Campobasso
Studio Legale Tributario Loconte & Partners

Registrati e lascia un commento



(non verrà pubblicato)


Si
No

STUDI COMPETENTI

Commercialisti

Vizzini Rag. Marco

Via Tito Vignoli, 42
20146 Milano (MI)
Tel. 02471516 - Fax. 0248950407

info@studiovizzini.com

IN EVIDENZA
Contabilità, Bilancio, Imposte, Regimi fiscali, Dichiarazioni dei redditi, Difesa del contribuente, Società in nome collettivo, Società a responsabilità limitata, Società cooperativa, Operazioni straordinarie
Consulenti del Lavoro

Studio Anselmi

Via G. Carducci, 36
20123 Milano (MI)
Tel. 0236630232 - Fax. 0236630240

g.anselmi@studioanselmi.it - www.studioanselmi.it

Avvocati

Studio Legale Avv. Barbara Sartirana

Via A. Fogazzaro, 1
20135 Milano (MI)
Tel. 025460370 - Fax. 025457754

avvbsartirana@tin.it

IN EVIDENZA
Violenza in famiglia, Divorzio, Minori di età, Reati contro la PA, Reati contro l'amministrazione della giustizia, Reati contro l'ordine pubblico, Reati contro la persona, Reati contro il patrimonio, Stupefacenti, Reati fallimentari, Processo penale


CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →

ULTIME NEWS

PERSONE E FAMIGLIA

Aggiornato al 22/05/2012
Obbligo del mantenimento quando la paternità è certa

IMPRESA ED ENTI

Aggiornato al 21/05/2012
Ultimi aggiornamenti su invii antiriciclaggio anonimi

IN PRIMO PIANO

Aggiornato al 17/05/2012
Contratti leasing più corti: conseguenze per le aziende

CASA E IMMOBILI

Aggiornato al 16/05/2012
Architettura e interdiciplinarità, le diverse opinioni

FISCO E DIRITTO

Aggiornato al 16/05/2012
Le dichiarazioni fiscali non bloccano il fallimento

IN PRIMO PIANO

Aggiornato al 15/05/2012
Tutte le novità sul praticantato della legge 27/2012


FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline