
Per tornare a un argomento definibile evergreen, è da notare quanto l’acquiescenza dei privati cittadini, i quali spesso si sentono inermi di fronte a una macchina burocratica qual è l’Amministrazione comunale, risulti in uno spropositato guadagno da parte dell’Amministrazione stessa dovuto – talvolta – a una mancanza di controllo sull’operato amministrativo dei comuni stessi.
Per dirla in altre parole nel caso dei parcheggi a pagamento i Comuni dovrebbero, come tutti, seguire la legge, nella specie quella riguardante la creazione delle aree di sosta.
Infatti, l’articolo 7, comma 8 del codice della strada stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta."
Tale obbligo non sussiste nei casi di:
- area pedonale;
- zona a traffico limitato;
- zone definite "A" dall’articolo 2 del decreto ministeriale 1444/68 (ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Di conseguenza il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento sarà sempre nullo se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera.
In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, confermando una decisione del Giudice di Pace di Cagliari il quale sulla base del citato articolo del codice della strada dichiarava la nullità e inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata e condannava il Comune dove venivano contestate le infrazioni al rimborso delle spese processuali.
Tutto questo discorso significa che i cittadini sono sicuramente tenuti a rispettare la legge, obbligo però che va ancor prima rispettato dalla Pubblica Amministrazione.
L’acquiescenza, l’omesso controllo sugli atti del Comune e soprattutto l’omessa contestazione dei verbali riempie le tasche delle Amministrazioni pubbliche svuotandole ingiustamente ai cittadini.
Fare ricorso quando la multa è ingiusta, oltre che un diritto, è un dovere morale di chi la legge la rispetta davvero.
Dott. Francesco Pesce