
Il lavoratore licenziato solo verbalmente può far valere la nullità del licenziamento che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro e quindi ha diritto al rimborso delle retribuzioni perse. Lo afferma la Cassazione (sentenza n. 77 del 3/01/2011) secondo cui: "La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno normalmente pari alle retribuzioni perse". La mancata osservanza dell'onere della forma scritta, imposto dall'articolo 2, L. 15 luglio 1966 n. 604, comporta infatti l’impossibilità di fruire della tutela reale prevista dall'articolo 18, L. 20 maggio 1970 n. 300. Da qui la decisione sul caso di specie della Corte d'Appello che ha dichiarato nullo il licenziamento orale intimato ad un lavoratore e condannato la datrice di lavoro a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni spettanti fino a tre anni dopo il licenziamento.
a cura della Redazione