
Lo Statuto dei lavoratori prevede per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti "la tutela reale", che contempla la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato (cioè in mancanza di giusta causa o giustificato motivo) e il risarcimento del danno subito, in misura della retribuzione globale dovuta dal giorno della sospensione del rapporto a quello della reintegra e del versamento dei corrispondenti contributi previdenziali. In base a questo principio se viene irrogato un illegittimo licenziamento, (che non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma la sua sospensione fino al giudizio) seguito da una reintegrazione del lavoratore al rapporto di lavoro con la giustificazione della mancanza della giusta causa, è possibile irrogare un secondo licenziamento su una motivazione differente dalla prima, purché sia basata su giusta causa o giustificato motivo. A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione Sezione Lavoro (n. 1244 del 20 gennaio 2011).
Per approfondimenti vedi licenziamento per giusta causa, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
a cura della Redazione