
Quando un lavoratore con diversa abilità viene sospeso dal lavoro per accertamenti medici circa la sua utilizzabilità presso l'impresa ha diritto ad essere retribuito anche per il periodo di inattività, indipendentemente dalla durata dell’attesa per la verifica Asl, a meno che l’impresa non fornisca prove di non poter utilizzare il lavoratore disabile in altre mansioni. A stabilirlo la Sezione lavoro della Corte di Cassazione in un caso in cui la Asl competente ha costretto impresa e lavoratore a una lunga attesa per i controlli, che hanno poi stabilito l’idoneità del disabile per le mansioni sedentarie. Il lavoratore si è così rivolto al giudice per ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti relative al periodo intercorso tra la data della sospensione e l'effettivo reinserimento in servizio. Per la Corte l'impresa non ha fornito prove di non poter utilizzare il suddetto lavoratore in altre mansioni ed è del tutto irrilevante il ritardo compiuto dalla Als nell'effettuare le visita di controllo, dato che esso era imputabile a ragioni organizzative non verificabili. Dunque, il semplice fatto che il giudizio della commissione medica sia positivo impone, di fatto, al datore di lavoro l'onere di pagare le retribuzioni maturate e non corrisposte.
a cura della Redazione