
La mancata predisposizione dell'autocertificazione attestante l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi da parte delle piccole aziende (come indicata nel Testo unico in materia di sicurezza Dlgs. 81/2008) rappresenta una violazione/inadempienza e fa scattare la revoca del credito d'imposta riservato/goduto per le nuove assunzioni in soprannumero a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 (regolamentato dall'art. 7 della L. 388/2000). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21698 del 22.10.2010, ha così stabilito che
qualora il datore di lavoro commetta violazioni inerenti alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori contravviene alla condizione di cui all'art. 7, commi 5 e 7, della L. 388/2000. Per gli Ermellini, inoltre, non serve neppure che l'ispettore fiscale (che non ha competenze in materia di sicurezza) si rivolga all'ASL (o alla DPL) per una valutazione tecnica che attesti che, nonostante non sia stata effettuata l'autocertificazione, operativamente il datore di lavoro ha osservato le norme di sicurezza.
a cura della Redazione