
Per la sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 26108/2010) è legittimo il licenziamento disciplinare di un cassiere che accetta metodi di pagamento non consentiti dall'azienda per cui lavora. Il caso di merito riguardava un lavoratore che aveva accettato in pagamento da persone poco raccomandabili degli assegni bancari, poi risultati scoperti. Attraverso questo comportamento il dipendente aveva determinato un danno all'azienda. Secondo la Corte in casi del genere risulta certamente compromesso il vincolo fiduciario che lega imprenditore e dipendente anche perchè nel corso del giudizio si è accertato che il cassiere era consapevole del divieto di accettare in pagamento assegni di conto corrente e la circostanza che egli conoscesse personalmente i clienti da cui aveva preso gli assegni non lo dispensava dal divieto.
a cura della Redazione