
Modalità operative, finanziarie e gestionali nello svolgimento dell'attività; inadempienze degli obblighi tributari, in particolare di versamento e di dichiarazione; elementi di rischio riconducibili alle situazioni personali dell'imprenditore, degli amministratori, dei soci, oppure a collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione fiscale. Questi i principali fattori in base ai quali l'Agenzia delle entrate valuterà se inserire o meno il contribuente nell'archivio informatico degli operatori intracomunitari autorizzati. Ma non solo. L'Agenzia potrà infatti attingere anche informazioni acquisite da altre amministrazioni e a quelle registrate nelle proprie banche dati, in particolare quelle attinenti ai controlli con esito positivo riguardo alle situazioni di pericolosità fiscale. È quanto prevede il provvedimento dell'Agenzia prot. 2010/188381, datato 29 dicembre 2010, che completa l'attuazione delle norme contro le frodi Iva introdotte dal dl 78/2010, definendo i criteri e le modalità per l'abilitazione comunitaria della partita Iva mediante inclusione nella banca dati Vies. Per quanto concerne specificamente le modalità, viene previsto l'inserimento della posizione Iva in banca dati al 31° giorno dalla manifestazione di volontà espressa dall'interessato, sempreché non sia stato emesso il provvedimento di diniego. Da tale data, quindi, l'interessato potrà verificare l'avvenuta abilitazione della propria posizione attraverso i sistemi di interrogazione delle partite Iva comunitarie. Il provvedimento prevede inoltre che, nei 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potrà richiedere, tramite apposita istanza da presentare direttamente alla struttura dell'Agenzia competente per i controlli Iva (salvo diverse indicazioni, la direzione provinciale o, per i grandi contribuenti, la direzione regionale), di non essere incluso nella banca dati Vies per non innescare controlli.
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