
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari nel quadro delle misure urgenti in materia di sicurezza. In attesa della conversione in legge alla Camera quel che è certa è l’applicazione delle norme ad appalti, subappalti e sub-contratti della filiera delle imprese stipulati dopo il 7 ottobre, data di entrata in vigore della Legge 136/2010, mentre è previsto un periodo di sei mesi per l’adeguamento di quelli precedenti. Ai subappalti sono assimilate anche le forniture con posa in opera e i noli a caldo se il loro valore supera del 2% l’importo delle prestazioni affidate o la soglia dei 100 mila euro, e se il costo della manodopera è maggiore del 50% del valore del contratto da affidare. La tracciabilità si estende quindi ai sub-contratti, per cui deve essere comunicato il nome del sub-contraente, l’importo, l’oggetto del lavoro e il servizio di fornitura affidati. Sui pagamenti il testo prevede l’indicazione del Cig, codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di vigilanza su richiesta della stazione appaltante, mentre il Cup deve essere indicato solo se obbligatorio ai sensi della Legge 3/2003. Il decreto ammette anche strumenti di pagamento alternativi al bonifico in grado di assicurare la tracciabilità dei pagamenti: ammessi la ricevuta bancaria, che consente di inserire Cig o Cup nella causale, e gli assegni non trasferibili, che possono essere corretti manualmente indicando i codici di riferimento.
a cura della Redazione