
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, con ordinanza del 25 maggio 2010 ha sancito che “il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e seguenti è applicabile anche alle controversie in materia di locazione di cui all’art. 447 bis c.p.c., specie nell’ipotesi in cui queste siano connesse ad altre non soggette al rito locatizio”. Trattasi di uno dei primi provvedimenti resi all’esito del nuovo procedimento sommario di cognizione che affronta e risolve una delle questioni più spinose relative alla determinazione dell’ambito di applicazione dell’istituto processuale introdotto dalla L. 18 giugno 2009 nr. 69. L’ambito di applicazione del nuovo procedimento è infatti indicato dal comma 1 dell’articolo in esame ove stabilisce che il ricorso introduttivo può essere proposto “nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica”. Ne discende che il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. non potrà essere adottato nelle cause di competenza del Giudice di pace (in quanto lo stesso è già tenuto a seguire un procedimento deformalizzato e semplificato) e nelle cause d’appello; mentre sussistono dei dubbi in dottrina circa l’applicabilità nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo. Parte della dottrina osserva che il procedimento in esame pur essendo definito “sommario” in realtà si presenta come a cognizione piena e deve inoltre escludersi che esista qualsiasi norma che impedisca la possibilità che si susseguano più procedimenti sommari per la stessa causa. Ove si opinasse diversamente dovrebbe escludersi che sia possibile instaurare un procedimento sommario di cognizione a chiunque abbia previamente ottenuto un provvedimento cautelare ante causam, nonché a chi abbia preventivamente esperito un accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale di Napoli a sostegno della propria decisione ha dedotto la non vincolatività del dato letterale dell’art. 702 bis nella parte in cui richiama l’art. 183 c.p.c., potendosi intendere il menzionato richiamo anche all’art. 420 c.p.c. e ciò in applicazione della sentenza n. 27531/2008 delle Sezioni Unite, la quale afferma che le norme esistenti vanno interpretate ed applicate in modo da evitarne risultati in conflitto con il principio della ragionevole durata del processo.
di Giuseppe Finocchiaro, in Guida al Diritto n. 29/10, pag. 44
Avv. Nadia Rolandi
La Scala Studio Legale e Tributario