Ne abbiamo parlato anche di recente, ma il tema delle locazioni brevi continua a far discutere e suscitare dubbi sulla corretta applicazione della nuova disciplina. Ecco quindi alcuni chiarimenti in merito.
Locazioni brevi: caratteristiche e cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate ha di recente diffuso un comunicato in merito alla tematica degli affitti di breve durata.
Innanzitutto sono definibili come tali i contratti di affitto di durata inferiore ai trenta giorni, con qualsiasi finalità, quindi sia abitativa sia turistica. Questo tipo di norme è relativo alle locazioni che non costituiscono attività imprenditoriale e può riguardare anche più locazioni nel corso dell’anno tra gli stessi locatari e locatori.
L’Agenzia ha chiarito che anche per questa tipologia di affitti è possibile usufruire della cedolare secca, cioè dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda gli immobili che possono usufruire di questa tipologia di affitto, si precisa che sono inclusi solo quelli ubicati fisicamente in Italia e accatastati a scopo abitativo. Sono quindi inclusi solo gli immobili che rientrano nelle categorie catastali comprese tra A1 e A11, ad esclusione della classificazione A10, considerando incluse anche le frazioni dei singoli edifici, comprese le singole stanze.
Sono inoltre incluse le pertinenze degli edifici, e quindi possono essere parte della locazione anche cantine, box e posti auto.
Locazioni brevi: per quali servizi?
La nuova disciplina relativa alle locazioni brevi non esclude gli affitti con fornitura di servizi, che possono variare dalla presenza di biancheria alla presenza di una connessione wi-fi. Sono invece esclusi i contatti che prevedono servizi aggiuntivi rispetto alle sole finalità abitative, e quindi ad esempio la fornitura di pasti e di altri servizi, anche se relativi alle finalità del soggiorno.
Tutti i dati relativi alle locazioni che rientrano in questa tipologia devono essere obbligatoriamente comunicati per le locazioni attuate a partire dallo scorso giugno, anche nel caso di affitti tramite agenzie o aziende specializzate.
Nel caso sia presente un intermediario, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’intermediario stesso deve farsi da tramite nel pagamento e trattenere una quota pari al 21% della tariffa percepita per la locazione, ad esclusione dei casi nei quali il pagamento avviene tramite assegno, che per sua natura esclude l’intermediario dalla possibilità di trattenere una quota.
Un’ultima precisazione: la nuova disciplina si applica tutte le tipologie di affitti di breve durata, a prescindere dal fatto che questi vengano stipulati online o offline.