
Dallo scorso 12 ottobre è entrato in vigore il nuovo obbligo di segnalazione degli infortuni sul lavoro. Scopriamo cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro.
Infortuni sul lavoro: sempre valido l’obbligo di segnalazione
È entrata ufficialmente in vigore la nuova regola relativa agli infortuni, sancita dal decreto ministeriale 183/2016, che prevede l’obbligo di comunicazione per tutti i tipi di infortunio. L’entrata in vigore, prevista per lo scorso mese di aprile, era stata posticipata di sei mesi per permettere l’adeguamento dei sistemi di comunicazione e raccolta dei dati.
In particolare i datori di lavoro sono ora obbligati a segnalare all’INAIL tutti gli eventi che hanno comportato una prognosi superiore ad un giorno, oltre al giorno stesso dell’infortunio.
Non cambia però la regola che prevede la segnalazione all’ente degli infortuni superiori ai tre giorni; l’apparente contraddizione tra le due norme è però semplice da spiegare, in quanto i casi di applicazione sono diversi. Chiariamo meglio questo concetto.
Infortuni sul lavoro: comunicazione per fini statistici
Per i datori di lavoro e per i dipendenti che si imbattono in infortuni sul lavoro non cambia nulla per quanto riguarda l’obbligo di segnalazione degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, che continueranno ad essere affrontati come da normativa già in vigore.
La novità riguarda infatti solo gli infortuni di lieve entità, cioè giudicati guaribili in un giorno, oltre a quello in cui si è verificato l’evento.
L’obbligo è stato introdotto a soli fini statistici, e serve cioè per monitorare le condizioni degli ambienti di lavoro così come previsto dal Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per i lavoratori non cambierà sostanzialmente nulla. Diverso è invece il caso dei datori di lavoro, che sono ora obbligati ad inviare la relativa segnalazione tramite SINP (il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) entro le 48 ore successive alla ricezione del certificato medico.
Nonostante i fini statistici e di prevenzione della raccolta dati, la mancata segnalazione potrebbe comportare conseguenze anche importanti per i datori di lavoro.
Infatti in caso di assenza di comunicazione, è possibile incorrere in una sanzione pari a 548 euro, che possono raggiungere anche la soglia dei 2.000 euro.
Non cambiano invece le sanzioni previste per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a tre giorni, che prevedono multe fino ad un massimo di 4.932 euro, con una sanzione minima di 1.096 euro.