
Le sanzioni per le infrazioni al codice della strada prevedono l’obbligo di comunicazione del conducente del veicolo, qualora questo sia diverso dal proprietario che riceve la multa. Scopriamo quali sono gli obblighi in merito e analizziamo un caso particolare, quello relativo ai veicoli a noleggio.
L’identificazione conducente: gli obblighi del proprietario
Qualora il proprietario di un veicolo riceva il verbale relativo ad un’infrazione al codice della strada per il quale la notifica immediata è impossibile (come avviene ad esempio per il passaggio nelle aree ZTL controllate da telecamere), è tenuto a comunicare il nominativo del conducente del veicolo al momento dell’infrazione, qualora questo sia diverso dal proprietario stesso. Le modalità per l’identificazione conducente di solito sono indicate nel verbale stesso, ma è richiesto di inviare i dati del guidatore con una semplice comunicazione che può avvenire anche via e-mail. Si consiglia sempre di utilizzare sistemi tracciabili, come la posta elettronica certificata, e di conservare prova dell’avvenuta trasmissione dei dati richiesti. In seguito alla ricezione dei dati, l’autorità che ha emesso il verbale provvede alla notifica all’interessato, entro i termini stabiliti per legge.
Il caso dei veicoli a noleggio
La questione dell’identificazione conducente in seguito un’infrazione al codice della strada è molto sentita anche per quanto riguarda la guida di veicoli a noleggio. In questo caso infatti, una volta rilevata l’infrazione, il verbale viene inviato alla società di autonoleggio proprietaria del veicolo che è tenuta a comunicare i dati relativi al conducente abituale del veicolo o temporaneo, nel caso dei noleggi a breve termine. In seguito alla comunicazione, la società è sollevata da ogni responsabilità in merito al pagamento del verbale, ma di solito la presenza di un’infrazione viene comunicata al conducente. Tuttavia è chi ha emesso il verbale a dover effettuare una nuova notifica. Da questo punto di vista è interessante notare come itempi di decorrenzaper il pagamentoin forma ridotta, per il pagamento e per un eventuale ricorso, inizino dalla data di notifica al conducente reale e non da quella di emissione del primo verbale. Ai fini dei termini temporali di legge per il pagamento e il ricorso la data dell’infrazione diventa irrilevante; tuttavia chi emette il verbale è comunque tenuto a rispettare il termine massimo di 90 giorni previsto per la notifica, che iniziano dalla data della comunicazione da parte della società di noleggio.