
Un lavoratore impiegato senza un regolare contratto, cioè in nero, è di solito considerato parte lesa nel rapporto di lavoro non regolare. Sono però previste delle eccezioni, secondo le quali anche il lavoratore può essere punito per il lavoro irregolare. Scopriamo quali sono con la guida che segue.
Lavoro nero: le sanzioni per il committente
Nel caso in cui venga scoperto un lavoratore impiegato senza alcuna forma di contratto, il datore di lavoro può essere sanzionato con una multa molto elevata che, in seguito alle modifiche apportate alla normativa nel 2015, può raggiungere anche i 36.000 euro. L’importo della sanzione dipende da diversi parametri che possono inasprirla: la multa è più elevata se il lavoratore in nero è un minore o un lavoratore straniero senza regolare permesso di soggiorno.
Le sanzioni per il lavoratore in nero
Tuttavia il lavoratore può essere sanzionato se, pur essendo occupato in nero, dichiara di essere disoccupato. In questo caso il lavoratore commette quella che la legge definisce una “falsità ideologica”, in tal caso commessa da un privato in un atto pubblico. Ciò significa che il lavoratore viene accusato di aver dichiarato volutamente il falso attestando una condizione di disoccupazione non reale. La situazione si aggrava qualora il lavoratore in nero percepisca anche dei sussidi, come ad esempio l’assistenza pecuniaria per lo stato di disoccupazione. Anche in presenza della sola dichiarazione falsa i rischi per il lavoratore sono notevoli, in quanto la falsità ideologica può essere punita con la reclusione fino a due anni.
Nel caso in cui il lavoratore abbia usufruito inoltre di sussidi, o di agevolazioni derivanti dal proprio status di disoccupato, incluse quelle elargite dai comuni o da altri enti, egli rischia di essere accusato anche di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Questo comportamento costituisce una violazione prevista dal codice penale che include anche la reclusione dai sei mesi a un massimo di tre anni.
Se l’ammontare delle somme percepite ingiustamente è pari o inferiore a 3.999 euro è prevista una sanzione amministrativa fino a 25.822 euro, ma che non può essere superiore al triplo della somma indebitamente percepita. In ogni caso l’ente che ha elargito gli aiuti può chiederne la restituzione per intero e iniziare una procedura per il riconoscimento del danno subito.