
La richiesta del deposito di una somma anticipata a titolo di cauzione, al momento di concessione di un immobile in affitto, è una pratica molto comune e diffusa. Tuttavia spesso la funzione della cauzione come strumento di tutela per il locatario viene fraintesa. Spieghiamo il perché.
La cauzione è lecita, ma non per il risarcimento dei danni
Richiedere una cauzione al momento della firma di un contratto per l'affitto di un immobile è una pratica lecita e prevista dall'ordinamento italiano. In particolare colui che concede l'immobile può scegliere l'ammontare della cauzione stessa, che non può però mai superare un valore pari a tre mensilità di affitto, secondo il canone concordato al momento della stipula del contratto. Stando alle norme in vigore inoltre, chi prende in affitto l'immobile ha diritto a ricevere annualmente gli eventuali interessi maturati sulla cifra depositata a titolo di cauzione.
Al termine del contratto, chi concede l'immobile, cioè il locatore, è sempre tenuto alla restituzione della cauzione al locatario, anche in presenza di danni all'immobile. Diversamente da quanto accade nell'uso comune infatti, nessuna delle due parti è legittimata a stabilire l'entità effettiva del danno, che deve quindi essere decisa da un giudice. In particolare il locatore è tenuto alla restituzione della somma, anche in presenza di una richiesta di valutazione dei danni subiti.
Solo in seguito alla decisione di un giudice chi ha arrecato danni all'immobile è tenuto a risarcire il danno stesso, secondo le modalità, i tempi e gli importi stabiliti in fase di giudizio.
In caso di rifiuto da parte del locatore, il locatario può procede alla richiesta di un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma versata a titolo di cauzione e dei relativi interessi.
Cosa accade in caso di mancato versamento dell'affitto
Molto diverso è invece il caso in cui il locatario non abbia corrisposto uno o più canoni di affitto. In questo caso infatti il locatore è autorizzato a trattenere la cauzione (o parte di essa), per coprire il debito accumulato dal locatario, che quindi non potrà pretendere la restituzione della cauzione, almeno per la parte corrispondente agli affitti non versati. Qualora la cauzione da sola non fosse sufficiente, è facoltà del proprietario dell'immobile procedere secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, sia in assenza sia in presenza di ulteriori richieste, come potrebbero essere quelle dei danni o di altre competenze non pagate.