
Sì alla pubblicità, purché non sia eccessiva. Potremmo riassumere così la sentenza del Consiglio Nazionale Forense in merito alla pubblicità fatta a favore di stesso da parte di un avvocato, giudicata eccessiva dal consiglio. Scopriamo quando è consentito per un avvocato farsi pubblicità e quando questa invece diventa inopportuna.
Pubblicità per gli avvocati: è possibile
Dopo le modifiche introdotte dalla legge sulle liberalizzazioni (la cosiddetta legge Bersani) anche le attività di tipo professionale, avvocati inclusi, posso effettuare pubblicità per la promozione della propria attività. Tuttavia gli ordini degli avvocati e lo stesso CNF sono intervenuti più volte sulla legittimità delle comunicazioni pubblicitarie, precisando che in alcun modo esse possono violare le norme del codice deontologico. In particolare le pubblicità non possono violare uno dei principi fondamentali della deontologia prevista per gli avvocati, cioè il rispetto della dignità, del decoro professionale, dell'equilibrio e della misura.
La vicenda: pubblicità e violazioni
La vicenda specifica che ha riportato alla ribalta il tema della pubblicità da parte degli avvocati, riguarda un legale, che in un'intervista rilasciata ad un quotidiano, avrebbe parlato di sé e della propria attività professionale in toni eccessivamente enfatici, sminuendo al contempo la statura professionale dei colleghi.
In un primo momento l'Ordine degli Avvocati competente aveva censurato l'intervento del legale riportato dal quotidiano locale, giudicandola come troppo enfatica ed auto elogiativa. Successivamente il fatto è stato portato all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense, che ha in parte modificato il parere dell'Ordine locale, passando dalla censura ad un avvertimento nei confronti dell'avvocato. L'avvocato, a sua difesa, avrebbe infatti affermato che il testo dell'articolo sarebbe stato frutto del giornalista e non derivante quindi da sue dichiarazioni e che l'intervista non aveva intenti pubblicitari di alcun tipo.
Il CNF ha riscontrato comunque la presenza di dichiarazioni che contrastano con i principi etici professionali ai quali un avvocato deve attenersi, ed in particolar modo per quanto riguarda la dignità e il decoro professionale. Inoltre il CNF ha specificato che la possibilità di effettuare pubblicità deve limitarsi ad una comunicazione precisa e puntuale sulle attività svolte dall'avvocato o dallo studio legale, e che non può invece essere autocelebrativa o comparativa rispetto all'attività di altri avvocati. Pur non riguardando direttamente il caso, il CNF ha ribadito la possibilità per gli avvocati di realizzare pubblicità molto specifiche, anche riguardanti il dettaglio dei servizi offerti e i prezzi applicati, in modo da poter rendere il cliente più libero nella scelta.