
Affrontiamo in questo articolo una questione relativa agli avvocati stabiliti, cioè a quegli avvocati che hanno conseguito il titolo di studio e l'abilitazione in un paese estero dell'Unione Europea, e che si sono successivamente stabiliti in Italia.
La verifica della condotta degli avvocati stabiliti
La questione della necessità del controllo dei requisiti di condotta per gli avvocati stabiliti è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (n° 4252 04/03/2016), interpellata a riguardo. La Corte ha ribadito che la possibilità di stabilirsi in Italia è concessa a tutti coloro che siano in grado di dimostrare l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di uno stato dell'Unione Europea. Tutti gli avvocati riconosciuti come tali in Europa hanno quindi la possibilità di iscriversi all'Albo degli avvocati comunitari stabiliti, un Albo separato rispetto a quello degli Avvocati.
Tuttavia la necessità di rispetto dei requisiti non viene annullata per gli avvocati stabiliti. Essa infatti è ritenuta applicabile, ma solo nel momento in cui l'avvocato chiede di essere iscritto all'albo degli avvocati. La richiesta di iscrizione è possibile esclusivamente dopo tre anni di esercizio del attività in Italia, che deve essere conseguente all'assolvimento degli obblighi relativi alla professione nel paese di conseguimento dell'abilitazione.
L'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia
Nel momento in cui l'avvocato stabilito matura i requisiti di esercizio della professione nel nostro paese, egli può richiedere l'iscrizione all'Albo. Da questo momento scatta per l'Ordine la possibilità di verifica dei requisiti, come avviene per tutti gli avvocati che hanno conseguito il titolo e l'abilitazione in Italia. Tra i requisiti oggetto di verifica è presente anche quello dell'onorabilità, punto di discussione soprattutto per i casi presunti di conseguimento del titolo all'estero, con la finalità di rientro in Italia al maturamento dei requisiti.
In questi casi specifici ad essere messa in discussione è proprio la condotta dell'avvocato, sulla cui irreprensibilità possono essere sollevati dei dubbi in quanto l'ottenimento del titolo all'estero potrebbe essere interpretato come una strategia per ottenere l'accesso alla professione in maniera agevolata rispetto ai colleghi che conseguono il titolo e l'abilitazione in Italia.
La materia continua di conseguenza ad essere soggetta a dubbi ed interpretazioni, oltre che alle polemiche sollevate già negli scorsi anni soprattutto in relazione al numero di avvocati italiani che avevano conseguito il titolo in Spagna e in altri paesi europei, in conseguenza delle quali in molti avevano chiesto di impedire l'accesso alla professione.